Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17001 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 169, presso lo studio dell’avvocato

BENIGNI PIER GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore

ad negozia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE

103, presso lo studio legale associato BERCHICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BERNICCHI GIANCARLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.N.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4384/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Benigni Paolo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 4384/2009, depositata il 25 febbraio 2009, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Roma, che ha respinto la domanda proposta da B.F. contro D.N.R. e la s.p.a. Unipol Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.

Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Unipol con controricorso.

Il D.N. non ha depositato difese.

2- Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 145 C.d.S. e vizi di motivazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Il quesito di diritto è generico ed astratto; non menziona la fattispecie a cui si riferisce il principio che il ricorrente vorrebbe affermato, tanto che risulta incomprensibile, se letto da solo, e non è congruente con i motivi della decisione, che non ha escluso la responsabilità dell’automobilista per non avere concesso la precedenza, ma solo ha ritenuto che il B. non abbia fornito la prova di non avere potuto, per parte sua, evitare il verificarsi del sinistro. Su questo punto, che ha rilevanza decisiva, il quesito nulla dice. Manca poi un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Il secondo motivo, che denuncia motivazione illogica, contraddittoria o del tutto assente nella parte relativa all’accertamento della responsabilità del B., è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè mette in questione le considerazioni svolte dal Tribunale circa l’impossibilità di ricostruire le precise modalità dell’incidente, sulla base di argomentazioni che manifestano il dissenso dal merito della soluzione, anzichè vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119, fra le tante).

4.- Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata compensazione delle spese del giudizio di appello, essendo il B. risultato pienamente soccombente nel grado, ed essendo rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito l’eventuale provvedimento di compensazione delle spese, nonostante la soccombenza. E’ inammissibile anche nella parte in cui lamenta che gli onorari liquidati dal Tribunale superino i massimi consentiti dalla tariffa professionale, poichè non è adeguatamente illustrato con l’indicazione specifica delle voci liquidate in eccesso, li ricorso ne indica alcune, ma ne omette altre (per esempio, la ricerca dei documenti e l’assistenza alle prove testimoniali ed alle operazioni peritali, attività che lo stesso ricorrente dichiara essersi svolte ne corso dell’istruttoria).

Il motivo non vale ad illustrare, pertanto, se ed in che misura la liquidazione di Euro 1.300,00 a titolo di onorari sia da ritenere eccedente il massimo consentito.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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