Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17000 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1158-2018 proposto da:
COMUNE MIRANDOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PURITANO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ZANASI e
CECILIA PURITANO;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LAVORO O.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI N. 9, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1835/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA
ROMAGNA, depositata il 06/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO
che:
Società Cooperativa Agricola e di Lavoro O.F. (nel seguito la “Cooperativa”) impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena l’avviso di accertamento, notificato dal Comune di Mirandola per omesso versamento della seconda rata IMU (annualità 2013) in relazione a vari immobili di proprietà, per un totale di Euro 32.165,00, oltre interessi e sanzioni.
La contribuente deduceva che, ai sensi del D.L. n. 133 del 2013, art. 1, era stata abolita la seconda rata dell’IMU 2013, e, in quanto imprenditore agricolo, era esente da imposta, ritenendo non dovute le sanzioni in ragione dell’incertezza normativa. L’adita Commissione, con sentenza n. 271 del 2016, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni. La Cooperativa proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 1835 del 2017.
Il Comune di Mirandola ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. Società Cooperativa Agricola e di Lavoro O.F. si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha presentato memorie concludendo per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 5 e 8 bis, del D.L. n. 133 del 2013, art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9, e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici della Commissione Tributaria Regionale avrebbero erroneamente applicato le disposizioni sopra richiamate. L’ente ricorrente precisa che la Cooperativa non sarebbe pacificamente iscritta alla previdenza agricola e, quindi, non avrebbe diritto alla fruibilità del beneficio fiscale che richiede non solo il possesso della qualifica di coltivatore diretto o di IAP e la prova della conduzione diretta del fondo, ma anche l’iscrizione del soggetto passivo del tributo alla previdenza agricola.
2. Il Collegio rileva che il Comune di Mirandola ha depositato, in data (OMISSIS), memoria ex art. 380 c.p.c., comma 1, rappresentando di avere conciliato la vertenza, allegando copia della rinuncia al ricorso e della Delib. di Giunta Comunale n. 16 del 2021, firmata anche da Società Cooperativa Agricola e di lavoro O.F. per accettazione.
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (ex plurimis Cass. n. 7536 del 2019, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 21894 del 2009), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportano il conseguente venire meno dell’interesse ad impugnare, sicchè l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese. L’art. 391 c.p.c., stabilisce, infatti, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. n. 7535 cit.).
Ne consegue che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accettazione espressa della controparte.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021