Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17000 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20147-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TASSO S.R.L. P.I. (OMISSIS), già TASSO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato LITTORIO DI NARDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati CANTO SALESE, LAURA

CASTELLANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/07/2010 R.G.N. 124/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 31.7.2010, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Tasso s.r.l. (già Tasso s.p.a.) avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti in relazione a numerosi contratti di formazione e lavoro stipulati con propri dipendenti;

che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e artt. 115, 116 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte confermato la sentenza di prime cure nonostante che le dichiarazioni di responsabilità presentate dall’azienda onde documentare il possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario ai fini del godimento degli sgravi difettassero dell’indicazione della ragione all’uopo giustificatrice, essendo state presentate “totalmente in bianco” (così l’atto di appello dell’INPS, pagg. 5-6, trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione);

che l’azienda ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità (e in subordine per il rigetto) del ricorso, argomentando dalla novità della questione proposta e della necessità di accertamenti in fatto non possibili in sede di legittimità;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’Istituto ricorrente ha documentato di aver sollevato già con il ricorso in appello la questione su cui si appuntano le doglianze proposte con il ricorso per cassazione, allegando a quest’ultimo le dichiarazioni presentate dall’azienda relativamente ai contratti di formazione e lavoro stipulati con i dipendenti partitamente indicati a pag. 10 del ricorso medesimo, dalle quali effettivamente risulta che la casella relativa alla condizione legittimante la stipulazione del contratto di formazione e lavoro non è stata barrata;

che, pertanto, la sentenza impugnata merita le censure rivoltele, non avendo esaminato una documentazione potenzialmente decisiva al fine di decidere del diritto controverso sul rilievo (affatto infondato alla luce delle censure contenute nell’atto di appello) che l’INPS non avrebbe preso posizione in merito alla contrapposta deduzione dell’azienda secondo cui dalle dichiarazioni di responsabilità già presentate sarebbe emerso che i contratti stipulati con i lavoratori in questione rientravano nei casi in cui è escluso il recupero dello sgravio; che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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