Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17000 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17000 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9991-2011 proposto da:
SOCIETA’ SECOM SERVIZI COMMERCIALI IN
LIQUIDAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE 11072420158 in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio
dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale per atto Notaio Mariacristina Ninci di Milano,
in data 28.12.2010, rep. n. 11427, che viene allegata in atti;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

5E40
13

Data pubblicazione: 09/07/2013

- controrkorrente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 135/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 5.2.2010, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 09991 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9991/11

Ricorrente: società SE.COM . srl. Servizi Commerciali in liquidazione

Oggetto: opposizione avviso accertamento recupero imposte,
Ordinanza
Svolgimento del processo

l. La società SE.COM . srl. Servizi Commerciali in liquidazione
propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n.
135/06/10, depositata il 26 ottobre 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa all’avviso di accertamento, inerente
all’Iva, Irpeg ed Irap per il 2003, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo
seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni
costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, trattandosi di fatture soggettivamente false, ed utilizzate per l’acquisto di autovetture, sicché nessuna detrazione di Iva poteva essere riconosciuta, mentre i relativi ricavi non potevano sottrarsi
all’imposizione, senza che di contro l’appellante avesse fornito
alcuna prova a sostegno del suo assunto. L’agenzia delle en rate
resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Con entrambi i motivi, che possono esaminarsi c ntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che le
autovetture in realtà erano state acquistate; le relative operazioni erano state postate nelle scritture contabili; le fatture
erano state emesse con l’Iva corrisposta, senza che eventuali
frodi a monte potessero refluire a suo danno, avendo essa agito in

Controricorrente: agenzia entrate

2

buona fede. Né il metodo induttivo poteva essere seguito, dal momento che le scritture contabili erano tenute con regolarità.
I motivi sono inammissibili. Invero in applicazione dell’art.
360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il

cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza
impugnata – conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti
orientamenti, come nel caso in esame (cfr. anche Cass. Sentenze n.
15523 del 17/09/2012, Sezioni Unite: n. 8923 del 2011)
In ogni caso – solo “ad abundantiam” – si osserva che e s sono infondati, in quanto, com’è noto, in particolare in te di IVA, nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento
dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti
infra o extracomunitari, ovvero altrimenti esenti, e successive
rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società o
ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli
scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi
più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi,
con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito
dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA
assolta dal medesimo nelle operazioni commerciali con la società
filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come
nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008).
2

ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di

3

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la
rimborso delle spese a favore della controricorrente,

orrente al
e che liqui-

da in C 12.000,00(dodicimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, così deciso il 26 giugno 2013.

P.Q.M.

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