Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17000 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.17000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 181, presso lo studio dell’avvocato

DELL’AIUTO GIANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati NUTI FLAVIO,

FANTONI RICCARDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

U.G.F. ASSICURAZIONI SPA, (nuova denominazione assunta dalla società

Compagnia assicuratrice Unipol Spa in sede di incorporazione per

fusione della società Aurora Assicurazioni Spa, già incorporante

per fusione della società Winterthur Assicurazioni spa), in persona

del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato LIBERATI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

POGGIALI GIANCARLO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’8/01/09 depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Flavio Nuti, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Baccaro Raffaella (delega avvocato Giancarlo

Poggiali), difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti;

èà presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 129/2009, depositata il 4 febbraio 2009, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Livorno, che ha respinto la domanda proposta da C.A. contro B.A. e la s.p.a.

Winterthur Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.

Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Winterthur con controricorso.

Il B. non ha depositato difese.

2.- I due motivi, che denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame della domanda subordinata di applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata. Manca del tutto la formulazione del quesito, quanto alle censure di violazione di legge.

Per quanto concerne i vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione dei fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla citata norma (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Va soggiunto che il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè mette in questione la ricostruzione dei fatti, cioè delle modalità dell’incidente, ad opera della Corte di appello sulla base di argomentazioni che manifestano il dissenso dal merito della soluzione, anzichè vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni della Corte medesima, la quale ha posto a fondamento della sua decisione la ritenuta, maggiore attendibilità degli accertamenti svolti dalla polizia stradale, subito dopo il sinistro, rispetto alla ricostruzione effettuata dal CTU, con argomentazioni che non prestano il fianco a censure di illogicità o di insufficienza.

La domanda subordinata di applicazione della presunzione di uguale responsabilità non è stata esaminata, in quanto la Corte di appello ha ritenuto di poter ricostruire il fatto, nei senso che sarebbe stato il C. ad invadere la corsia percorsa dall’automobile del B., anzichè viceversa.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.

Anche a voler superare la mancata formulazione di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, i motivi di ricorso ripropongono l’esame del merito della vertenza, che la Corte di appello ha risolto con motivazione che non presta il fianco ad alcuna censura di insufficienza o di illogicità.

La Corte di appello ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che gli accertamenti compiuti dalla polizia stradale nell’immediatezza del sinistro siano più attendibili del parere del CTU, fondato sulla ricostruzione ipotetica delle modalità dell’incidente e su congetture che, ad avviso della Corte, non hanno trovato riscontro in alcun dato obiettivo (valutazione che è fra l’altro conforme a quella già compiuta dal giudice di primo grado).

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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