Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1700 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1700 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.

NTER LO C,UTOR,i4
sul ricorso proposto da:

G.U.

Ud. 19/11/13

Cristian Posocco, elettivamente domiciliato in Roma, Motivazione
semplificata
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Micheletta
Tità e Cataldo Giosué, per delega in calce al ricorso,
che dichiara di voler ricevere comunicazioni relative
al processo al n. 011/4305527 di telefax e
all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

avvdanielemichelettatita@pec.ordineavvocatitorino.it ;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro

Ag2
2013

tempore e della Prefettura UTG di Treviso, in persona
del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato (fax 06/96514000,

Data pubblicazione: 27/01/2014

domiciliato

ags.rm2@mailcert.avvocaturastato.it

in

Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura in via dei
Portoghesi 12;

controricorrente

avverso l’ordinanza del Giudice monocratico del

settembre 2012, nella causa promossa da Cristian
Posocco nei confronti della Polizia stradale di Treviso
(R. Cont. 874/2011);

Rilevato che
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981
Cristian Posocco ha proposto opposizione avverso
il verbale di accertamento di infrazione al codice
stradale del 15 dicembre 2009 redatto dalla
Polizia stradale di Treviso con il quale era stata
contestata la percorrenza della autostrada A27 a
velocità eccedente quella massima consentita.
L’opponente ha dedotto che l’accertamento era
illegittimo per assenza di visibilità della
postazione di controllo.
2. Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione.
3. Ha proposto appello il Posocco e nel corso del
giudizio ha chiesto anticipazione dell’udienza
fissata per la precisazione delle conclusioni al
25 giugno 2013. Il Tribunale di Treviso con
decreto del 24 gennaio 2012 ha anticipato
l’udienza al 19 giugno 2012 alla quale, non
2

Tribunale di Treviso, emessa all’udienza del 19

essendo comparse le parti, ha rinviato la causa,
ex art. 309 c.p.c., all’udienza del 18 settembre
2012 in cui, rilevando nuovamente la mancata
comparizione

parti,

delle

ha

dichiarato

l’estinzione del giudizio. Avverso

il

provvedimento di estinzione l’odierno ricorrente

dichiarato inammissibile.
4. Contro l’ordinanza di estinzione propone ricorso
per cassazione Cristian Posocco affidandosi ad un
unico motivo di impugnazione con il quale deduce
la violazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., 45
disp. att. c.p.c. e 16 del D.M. n. 44/2011 in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente
lamenta il mancato controllo da parte del
Tribunale della regolarità (che contesta) della
comunicazione del provvedimento di anticipazione
di udienza e di rinvio ex art. 309 c.p.c.
dell’udienza. Richiede il ricorrente la decisione
nel merito, senza ulteriori accertamenti di fatto,
di accoglimento dell’opposizione alla sanzione
irrogatagli dalla Polizia stradale in quanto non
sarebbe stata

provata dall’amministrazione la

visibilità della postazione di controllo.
5. Si difende con controricorso il Ministero
dell’Interno. L’amministrazione controricorrente
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per
difetto del requisito dell’autosufficienza, per
mancata indicazione e trascrizione degli atti

3

ha proposto reclamo ex art. 308 c.p.c. che è stato

processuali su cui il ricorso si fonda e per la
sua genericità. Chiede comunque il rigetto del
ricorso perché infondato in quanto risulta che gli
atti in questione siano stati comunicati con
avviso telematico. Nel merito contesta la
fondatezza dell’opposizione alla sanzione

indicava il controllo elettronico della velocità,
risultava correttamente installata, che era
altresì attivo il portale a messaggio variabile al
km. 41.700 della strada percorsa dal Posocco che
infine era visibile anche una pattuglia al Km.
40.200, come già rilevato in primo grado in base
alle controdeduz ioni verbalizzate.
Ritenuto che
6. La causa deve essere discussa in pubblica davanti
questa sottosezione previa acquisizione del
fascicolo di ufficio presso il Tribunale di
Treviso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza
davanti questa sottosezione mandando alla Cancelleria
per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il
Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 novembre 2013.

rilevando che la segnaletica verticale fissa, che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA