Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1700 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1700 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 21699-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NUOVA TURALPA SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
28/06/2011;

n.

275/2011

di SALERNO,

della

depositata il

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento.

l’accoglimento del ricorso;

i

Svolgimento del processo
§ 1. La commissione tributaria regionale della Campania
(sez. dist. Salerno), a conferma della prima decisione,
rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate
avverso la sentenza di primo grado, ritenendo l’illegittimità
del diniego di definizione del condono ex art. 9 bis L.

perfezionata nonostante il tardivo ovvero omesso
versamento delle rate successive alla prima.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione
della sentenza n. 275/12/2011 del 30.05.2011, affidato ad
un unico motivo illustrato nella memoria.
La società contribuente non si è costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
§2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., dell’art. 9 bis della L 289/2002 come modificato
dal D.L. 143/2003, conv. in I. 212/2003, avendo la C.T.R.
ritenuto la validità del condono, pur in presenza di “omesso
versamento delle rate successive alla prima”.
Secondo la tesi dei giudici di appello, l’ufficio avrebbe
dovuto applicare – come per le ipotesi premiali- il disposto
di cui all’art. 14 DPR 602/73, procedendo all’iscrizione a
ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e
l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Igs.
471/97.
Rileva la ricorrente che, diversamente da quanto
affermato dai giudici d’appello, la definizione agevolata
prevista dall’art.

9-bis legge cit. si perfeziona con la

2002/289, il quale, ad avviso dei giudici di appello, si era

2

presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento
di tutto il dovuto (anche se rateizzato) nei termini previsti
dalla legge, non potendo applicarsi alla fattispecie la
disciplina prevista per gli istituti premiali ( artt. 8, 9, 15 e
16 della

L.

2002/289), per i quali il legislatore ha

espressamente previsto che l’omesso versamento delle rate
successive alla prima non determina l’inefficacia della

§2.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che le disposizioni in materia di
condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali
dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di
natura eccezionale. Ne consegue che ciascuna delle diverse
ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, è regolata da una propria specifica
disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di
essere integrata in via ermeneutica né dalle norme generali
dell’ordinamento tributario, né da quelle dettate per altre
forme di definizione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del
08/11/2013).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (dal quale
non v’è ragione per discostarsi), il condono di cui al citato
art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 costituisce una forma
di condono clemenziale e non premiale (a differenza, cioè,
degli istituti condoniali di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della
legge n. 289 del 2002, le cui disposizioni attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario, da effettuarsi con regole
peculiari rispetto a quello ordinario).

definizione del condono.

3

Pertanto, poichè nell’ipotesi di cui all’art.

9-bis non è

necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla
determinazione del quantum, esattamente indicato nella
dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo, con gli interessi di cui all’art.
4, il condono si perfeziona solo con l’integrale pagamento
(anche rateale) di quanto dovuto, essendo insufficiente il

ed integrale versamento dì tutte quelle successive (v., ex
plurimis, Cass. n. 20745 del 2010; n. 19546 del 2011; n.
21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n.
9440 e n. 20435 del 2014; n. 420, n. 5116, n. 7852, n.
8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del
2015).
L’omesso versamento delle rate successive alla prima circostanza pacifica che emerge sia dalle difese svolte dalla
contribuente nel giudizio di merito sia dalla pronuncia
impugnata – osta al perfezionamento del condono,
condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto: il
pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass.,
28/5/2007, n. 12410; cfr. anche Corte V sez. 6.10.2010 n.
20745; id. 23.7.2010 n. 17396; Cass. n. 23530 del 2014;
26683 del 2016; Cass. n. 379 del 2016).
§3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del
ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel
merito, va accolto il ricorso introduttivo dell’Agenzia.

solo pagamento della prima rata cui non segua il tempestivo

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Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle alterne vicende processuali, per
la compensazione integrale delle spese di lite relative ai gradi di merito.
Sussistono del pari, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio
di legittimità, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di

P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso
della contribuente.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di Consiglio della quinta sezione civile in data
6.12.2017.

legittimità e della condotta processuale dell’ufficio.

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