Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1700 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18471-2015 proposto da:

M.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAGLIARI, 15, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CIOCIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO ALAIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIONE MUNICIPIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/02/2015 R.G.N. 217/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ALOIA GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti il Giudice del lavoro di Cremona M.M.G., assunta dall’Unione Lombarda Municipia (costituita dai Comuni di Motta Baruffi e di Scandolara Ravara), quale Commissario aggiunto D1 servizio di polizia locale, contestava la legittimità formale e sostanziale del suo collocamento in disponibilità del 31.08.2011 chiedendone la disapplicazione con reintegrazione al lavoro e risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cremona con sentenza del 17.3.2014 rigettava il ricorso. La Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, rigettava l’appello della M.. La Corte riteneva che le ragioni poste a fondamento della messa in disponibilità fossero state dimostrate in relazione alle difficoltà di bilancio ed anche al numero ristretto di Comuni gestiti (anche in convenzione con altri Comuni) da un unico servizio di polizia passato da 9 a tre elementi con un ridimensionamento anche dell’Unione che contava solo due comuni sui tre originari e dei Comuni convenzionati rimasti solo in 3. Il corpo di polizia cui la M. era preposta era quindi passato da tre elementi a soli due, i Comuni interessati solo 5 con una popolazione interessata molto ridotta, anche il contributo statale in favore dell’Unione era stato sensibilmente ridotto. La M. non poteva essere peraltro adibita come vigile essendo inquadrata per mansioni di coordinamento; la scelta di sopprimere il posto di lavoro era razionale e giustificata e non in contraddizione con quella di reclutare altro personale utile ma in diversi servizi che ne avevano concreta necessità posto che l’appellante, peraltro, non poteva essere adibita neppure ad un ruolo tecnico. L’Unione aveva tentato una ricollocazione in altri Comuni sempre ottenendo risposte negative e l’invocato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, comma 2, non era applicabile interamente alla fattispecie perchè riguardava eccedenze di personale inferiori a 10 persone; la M. peraltro aveva opposto il rifiuto al trasferimento a più di 50 KM. I vizi relativi alla mancata consultazione delle OOSS non erano opponibili da parte dei singoli lavoratori e quelli riguardanti la procedura, comunque, non determinavano la invalidità dell’atto di messa in disponibilità adottata dall’Unione come datore di lavoro pubblico, ma privatizzato.

Ricorre per la cassazione di tale decisione la M. articolando 5 motivi; la parte intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33. Al momento della messa in mobilità il D.Lgs. n. 165, art. 33 consentiva solo tale provvedimento per il personale non utilmente impiegabile nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e non trasferibile ad altre organizzazioni. Tale circostanza non era stata provata dall’Unione; nè era cambiato il “raggio d’azione” dell’Ente perchè il rapporto tra personale e cittadini era rimasto sostanzialmente immutato.

Il motivo appare inammissibile alla luce delle considerazioni già svolte nella sentenza impugnata che in sostanza non vengono specificamente contestate: la Corte ha già osservato che la ricorrente non emergeva potesse essere utilizzata in altri posti compatibili con la sua qualifica previsti nello Statuto dell’Unione e che l’Unione aveva documentato di aver tentato la ricollocazione della M. in altri Comuni ottenendo sempre risposta negativa e, infine, che la stessa M. non aveva indicato presso quale Ente territoriale potesse essere utilmente adibita. Inoltre la Corte di appello afferma, così come il Giudice di primo grado, che non tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, erano applicabili alla fattispecie posto che si trattava di una eccedenza di personale inferiore a 10 unità, questione che viene sic ed simpliciter ignorata dal motivo. Pertanto il motivo non aggredisce idoneamente le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33. La Corte di appello aveva valorizzato indebitamente la riduzione dei contributi statali e regionali; la situazione patrimoniale dell’Unione in realtà non rivelava nessuna situazione di difficoltà e tantomeno di dissesto.

Il motivo appare infondato in quanto risulta certamente dalla sentenza impugnata che la Corte ha ritenuto fondata l’allegazione della difesa dell’Unione per cui i contributi statali e regionali erano stati fortemente ridotti, ma ha correlato tale elemento (certamente importante non dovendo un Ente pubblico attendere necessariamente che si arrivi ad una situazione di dissesto finanziario per adottare le misure riorganizzative necessarie ad un riequilibrio dei costi ed a realizzare un buon andamento dell’Amministrazione anche dal punto di visto economico – organizzativo) all’obiettivo ridimensionamento dell’attività svolta dall’Unione ed alla restrizione, di notevole entità, del bacino di utenza. Pertanto l’argomento dei maggiori costi del servizio complessivamente reso è stato correttamente inserito nel quadro del mutamento organizzativo intercorso con la drastica restrizione del numero di Comuni serviti dall’Unione.

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, e dell’art. 25 CCNL. Era stata adottata la dichiarazione di eccedenza e poi di collocamento in disponibilità senza che fosse tentata la collocazione della M. in altro posto presso l’Unione o in altra amministrazione pubblica, anche in violazione di quanto dispone l’art. 25 CCNL.

Il motivo appare inammissibile in quanto pur sviluppato come violazione di legge o di norma collettiva avanza censure di merito posto che la Corte di appello ha positivamente accertato l’impossibilità di adibire la M. in altra attività compatibile con la sua qualifica (e previste(dallo statuto) e l’attivazione dell’ Unione per trovare un’altra occasione di lavoro presso altre amministrazioni senza successo (resa più difficile anche perchè la M. rifiutava un trasferimento ad oltre 50 KM). Si tratta di censure non coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cfr. Cass. Sez. Un. 8053 e 8054/2014). Il “fatto” relativo alla prova dell’impossibilità di un repechage della M. risulta già esaminata con motivazione congrua e logicamente coerente nella sentenza impugnata.

Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 193. Era mancata la prevista consultazione delle associazioni sindacali. La delibera era stata adottata da un organo incompetente ed in difetto del previsto parere delle OOSS.

Il motivo appare infondato, ai limiti dell’inammissibilità, in quanto non contesta specificamente quanto già correttamente argomentato nella sentenza impugnata in ordine all’impossibilità per il singolo dipendente di far valere la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, che attribuisce solo alle OOSS e nel loro interesse il diritto alla consultazione ivi previsto. Anche il profilo dell’adozione del provvedimento di variazione della dotazione organica da parte di un organo non competente e senza i pareri richiesti, oggi sinteticamente riproposto, è già stato esaminato a pag. 23/24 della sentenza impugnata e la Corte di appello ha correttamente osservato che tali eventuali vizi, in ipotesi ricorrenti, andavano impugnati in altra sede e comunque non possono incidere sulla validità di un atto come quello della messa in disponibilità adottato dal pubblico datore di lavoro “privatizzato”. Su tali condivisibili (cfr. sul punto Cass, n. 12338/2015) argomentazioni parte ricorrente non si sofferma affatto.

Con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2 del Regolamento di servizio di polizia locale dell’Unione. Ai sensi del detto art. 2 l’unica legittimata a ricoprire il posto di responsabile del servizio di polizia era la ricorrente mentre tale responsabilità era stata affidata al Presidente dell’Unione.

Il motivo è inammissibile in quanto non esamina e confuta specificamente gli argomenti della sentenza impugnata nella quale a pag. 20 si osserva che la M. era commissario aggiunto D1 in modo del tutto svincolato dalle funzioni correlate al ruolo dì responsabile del servizio di polizia locale tant’è che per due anni aveva ricoperto la detta posizione pur essendo priva dell’incarico di responsabilità del servizio in discorso; su tale ratio decidendi, come detto, il motivo non offre alcuna specifica confutazione. In ogni caso sembra del tutto ovvio che II profilo sollevato riguarda non in sè le ragioni della messa in disponibilità della M. ma delle successive determinazioni organizzative in relazione ad un servizio divenuto ormai eccessivo rispetto ai compiti funzionali per cui era nato e per cui si era strutturato nel tempo.

Pertanto si deve rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese non essendosi la parte intimata costituita.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla spese.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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