Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 170 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. I, 05/01/2022, (ud. 17/09/2021, dep. 05/01/2022), n.170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17663/2020 proposto da:

N.Y., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. M. Gilardoni,

per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1446/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da N.Y., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il Senegal il 5.2.13, perché i ribelli avevano preso d’assalto la banca dove aveva depositato i risparmi che avrebbe dovuto utilizzare per estinguere un debito contratto dalla madre del ricorrente (prestito che dalle dichiarazioni della madre risulta essere stato contratto proprio per finanziare la partenza del richiedente). Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro, di essere ucciso o incarcerato dai ribelli e dalle persone che avevano erogato il prestito alla madre, perché anche lui aveva firmato per ottenere il prestito.

La Corte distrettuale ha reputato il racconto offerto del tutto inattendibile in ragione delle incongruenze e contraddittorietà nelle quali il ricorrente era incorso (in particolare, nel modello C3 il richiedente aveva dichiarato quale unico motivo dell’espatrio la guerra, davanti alla commissione aveva riferito del pericolo di persecuzione privata ad opera di coloro che avevano erogato un prestito alla madre da lui garantito, in udienza ha riferito di essere stato posto nell’alternativa di unirsi ai ribelli o di restituire i soldi).

La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avuto riguardo alla condizione di insicurezza nella regione della Casamance; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sull’accertamento di fatto espresso dalla Corte di appello sulla situazione generale del paese di provenienza, condotto alla luce delle fonti consultate, alle quali il richiedente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo è inammissibile, perché generico e riferito ad altra vicenda (minaccia di morte ricevuta dai membri di una setta religiosa), nonché volto a contestare astrattamente il giudizio comparativo reso dalla Corte del merito, che nella specie è sussistente.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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