Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17 del 03/01/2020

Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, (ud. 11/04/2019, dep. 03/01/2020), n.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7981-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COPENAGHEN

10, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLARA COLLETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO MARIA CASTELVECCHI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

02/03/2015, RG n. 2215/2014 VG;

udiva la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 2.3.2016, dichiarava inammissibile il ricorso di C.E., proposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 con il quale si impugnava la decisione del Tribunale di Perugia, che, con sentenza del 23.10.2014, aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio per sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito dell’istante;

il giudice dell’opposizione riteneva che avverso il provvedimento di revoca dovesse essere proposto ricorso per cassazione, in analogia con le norma previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 113 e 112 per il procedimento penale;

per la cassazione ha proposto ricorso C.E. sulla base di un unico motivo;

Il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione” ai solo fini di partecipare alla discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la corte territoriale ritenuto che, avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio per sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, debba proporsi ricorso per cassazione e non opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

il motivo è fondato;

questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale; solo nel caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui il provvedimento di revoca sia stato pronunciato su richiesta dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 l’impugnazione del decreto di revoca deve avvenire con ricorso diretto per cassazione (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

– Il Tribunale, quale giudice dell’opposizione, si è discostato da tale principio, omettendo di accertare se il provvedimento di revoca del beneficio al gratuito patrocinio provenisse dall’ufficio finanziario o si trattasse o se la revoca fosse avvenuta d’ufficio, equiparando erroneamente le due ipotesi;

– Il ricorso va, pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Perugia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Perugia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020

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