Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11458-2012 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato UGO TICOZZI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VALERIO BRESCACIN;

– ricorrente –

contro

V.M. in proprio e quale procuratore speciale di

V.O.; V.I., V.F., V.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato GIANNA COLASANTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAMBERTO ROTELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 713/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato COLASANTI Gianna, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. V. ( M., I., S., O., F.) con atto di citazione del 7 giugno 2000 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, B.A. e, premesso di essere proprietari di un’area scoperta con sovrastante fabbricato rurale e piccola costruzione adibita a ricovero attrezzi, mappale (OMISSIS) del Catasto terreni del Comune di S. Fior, che il sig. B.A., proprietario dell’attiguo mappale (OMISSIS), aveva costruito abusivamente una scala appoggiata al muro del loro fabbricato rurale ed aveva arbitrariamente chiuso due finestre del medesimo fabbricato. Aveva eretto un muro di recinzione in cemento per dividere le due proprietà, sconfinando in alcuni punti sulla proprietà attorea, usurpando il terreno per oltre due metri, aveva costruito due canne fumarie a confine con il muro che divide le rispettive abitazioni lesionando il tetto di loro proprietà e provocando immissioni di fumo e calore nella proprietà degli attori, che aveva posizionato il contatore Enel sul muro attoreo. Chiedevano, pertanto, che, accertata l’inesistenza di qualsiasi diritto sui terreni oggetto di causa da parte del B., venisse accertata la linea di confine fra i mappali (OMISSIS), con conseguente rilascio del terreno occupato abusivamente, che venisse accertata l’illegittimità della costruzione adibita a magazzino con condanna del convenuto al rilascio della stessa, venisse accertata l’illegittimità delle due canne fumarie, la condanna dei convenuti alla riapertura delle finestre, alla demolizione della scala ed al risarcimento del danno.

Si costituiva il convenuto, facendo presente che il fabbricato rurale di proprietà degli attori da circa 40 anni era crollato e restavano solo i muri perimetrali che lo stesso aveva ristrutturato il proprio fabbricato da circa 15 anni e, che lamentate dagli attori.

Esaurita la fase istruttoria anche non aveva commesso alcuna delle violazioni di CTU, il Tribunale di Treviso con sentenza n. 102 del 2005 rigettava la domanda relativa alla chiusura delle finestre e alla realizzazione della scala e alle canne fumarie, accoglieva la domanda relativa al magazzino e alla linea di confine tra i fondi.

La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi su appello proposto da B.A., e su appello incidentale proposto dai sigg. V., a contraddittorio integro, con sentenza n. 713 del 2011, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, condannando B. a demolire a sue spese la recinzione in cemento nell’area di proprietà attorea. Secondo la Corte di Venezia, i sigg. V. avevano dato piena prova di essere proprietari del magazzino costruito sul mappale n. (OMISSIS) di loro proprietà e per averlo posseduto da oltre vent’anni, come risulterebbe dalla prova testimoniale. Correttamente, il Tribunale aveva determinato il confine in ragione delle risultanze catastali, in difetto di altri elementi.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.A. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. I sigg. V. ( M. I. S. F. O.) hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rigettata l’eccezione avanzata dai sigg. V., relativa all’inammissibilità del ricorso per mancata autosufficienza posto che, secondo i controricorrenti, i richiami al contenuto degli atti di parte, dei verbali, delle decisioni di primo e secondo grado, sarebbero parziali ed indiretti senza riproposizione/trascrizione delle parti richiamate, perchè, sostanzialmente, il ricorso consente un’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito.

1.= Con il primo motivo del ricorso B. lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 948 c.c., con riferimento alla proprietà del magazzino, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e 3.. Secondo il ricorrente: a) dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprenderebbe se la Corte distrettuale considererebbe titolo di acquisto originario l’atto di vendita di quote del 10 marzo 1962, oppure, il possesso pacifico, ininterrotto, uti domini per il tempo necessario all’usucapione; b) La Corte distrettuale non avrebbe considerato correttamente la prova testimoniale, nè la documentazione (in particolare una lettera inviata dai V. al B.) perchè la prova testimoniale e documentale, contrariamente a quanto afferma la Corte distrettuale, escluderebbe chiaramente il possesso del magazzino da parte dei V.. Per altro, la Corte distrettuale non indicherebbe le ragioni del proprio convincimento, ovvero, per quali ragioni ha ritenuto che i V. avessero posseduto e acquisito il bene per usucapione; c) la sentenza della Corte di Appello di Venezia sarebbe anche viziata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 948 c.c., perchè non avrebbe precisato quale fosse il titolo di acquisto originario in capo ai V. e perchè avrebbe ritenuto che, per paralizzare la domanda di rivendica il convenuto avrebbe dovuto sollevare eccezione di usucapione.

1.1. = Il motivo è infondato.

Infatti, la Corte distrettuale non ha mancato di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto che il magazzino oggetto della controversa fosse di proprietà dei V.. In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito che i V. avevano offerto la prova necessaria per essere dichiarati proprietari del magazzino, perchè, questi, avevano dimostrato: a) che il terreno sui cui sorgeva il magazzino era stato acquisto dai V., con atto del 10 marzo 1962; b) che, per il noto principio dell’accessione ex art. 934 c.c.: la costruzione sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo, il magazzino doveva considerarsi proprietà dei V. in qualità di proprietari del suolo; c) che i V., quali proprietari del terreno, avevano dimostrato di aver posseduto il magazzino uti dominus per un tempo necessario per l’usucapione. I V. avevano, dunque, dimostrato di essere titolari di un titolo di acquisto, comunque, originario (usucapione) del bene oggetto di controversia.

Come afferma la sentenza, i sigg. V. “(…) hanno, infatti, fornito piena prova della successione-accessione da parte loro nel possesso per il tempo necessario all’usucapione (…) come risulterebbe dalla prova testimoniale. “(…) Pure provato è il titolo di acquisto del terreno da parte dei V. (atto di compravendita del 10 marzo 1962) e dalla CTU emergeva che su tale terreno insiste il magazzino di cui è causa (…) “(…). Avendo i V. fornito prova sia del titolo originario di acquisto che del possesso pacifico ininterrotto uti dominus per il tempo necessario all’usucapione, solo la comprovata eccezione di aver, a sua volta usucapito il bene, poteva permettere al convenuto il rigetto della domanda attorea (…)”.

1.1.a) Premesso che la cosiddetta probatio diabolica fa carico all’attore in rivendicazione e comporta l’onere di provare l’asserita proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, nel caso in esame la cosiddetta probatio diabolica era stata assolta dai V., avendo, questi, dimostrato un possesso del magazzino pacifico, ininterrotto e uti dominus per un tempo utile all’usucapione.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 950 c.c. e all’art. 245 c.p.c., per mancata ammissione del capo 4 di prova formulato nella memoria istruttoria del 27 febbraio 2002 di primo grado, con riferimento alla recinzione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe erroneamente identificato la linea di confine tra il mappale (OMISSIS) e il mappale (OMISSIS) in base alle risultanze catastali omettendo la prova per teste richiesta sul punto da B. e finalizzata a dimostrare che la recinzione tra le proprietà fungeva da confine. Fra il mappale (OMISSIS) e il mappale (OMISSIS), chiarisce il ricorrente, da tempo immemorabile, il confine era rappresentato da una vecchia recinzione in rete metallica che partendo dal fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS) arrivava sul magazzino insistente sul mappale (OMISSIS).

2.1. = Il motivo è infondato.

E’ ius receptum che nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all’interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d’accertamento sussidiario, è consentito, non solo nel caso di mancanza assoluta d’altri elementi, ma anche quando il Giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso.

Ora, nel caso in esame, non avendo le parti offerto elementi utili a determinare il confine di che trattasi ed, in particolare, ritenendo la Corte distrettuale, con giudizio di merito privo di vizi logici e/o giuridici, come tale non soggetto ad un valutazione nel giudizio di cassazione, che la prova testimoniale richiesta da B., era fondata su una circostanza che non avrebbe offerto alcuna prova del fatto che la preesistente recinzione fungesse da confine riconosciuto dalle parti, correttamente, la Corte distrettuale, in mancanza di altri elementi, ha confermato il confine determinato dal Tribunale, in base alle risultanze catastali.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2,700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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