Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16999 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 16/06/2021), n.16999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22328-2018 proposto da:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA, 135 C/O STUDIO LEGALITAX, presso lo studio dell’avvocato

VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN SALVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO e VALERIA D’ILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2018 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 17, depositata il 18 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello del Comune di San Salvo, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012;

– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, – venendo in considerazione un contratto di locazione finanziaria oggetto di risoluzione per inadempimento, – la contribuente era tenuta al versamento dell’imposta, soggetto passivo dovendosi considerare il locatore (concedente), anche in difetto di riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore;

2. – Iccrea BancaImpresa S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– il Comune di San Salvo resiste con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, assumendo, in sintesi, che la gravata pronuncia esponeva una motivazione meramente apparente essendosi risolta, senz’alcuna autonoma valutazione, nel rinvio per relationem ad altra pronuncia della medesima Commissione tributaria regionale (n. 873 del 2017);

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, ed alla L. n. 124 del 2017, deducendo, in sintesi, la ricorrente che, – avuto riguardo ai dati di sistema involti dall’efficacia ultrattiva del contratto di locazione finanziaria ed a quelli, più specifici, desumibili dalla disciplina dei presupposti e dei soggetti passivi dell’imposta municipale propria, oltrechè dalle stesse istruzioni ministeriali attuative (D.M. 30 ottobre 2012) e dalla disciplina della Tasi (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672), la formula normativa di identificazione dei soggetti passivi d’imposta (citato art. 9, comma 1) deve essere interpretata nel senso che solo con la riconsegna del bene, oggetto di locazione finanziaria, recede la soggettività passiva dell’utilizzatore in favore di quella del locatore;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. – la gravata sentenza, – seppur rinvia, per relationem, al contenuto di altra pronuncia dello stesso giudice di merito (rinvio cd. orizzontale), – non espone affatto una motivazione meramente apparente nè risolve il suo decisum in un acritico recepimento di altrui asserti, ed argomenti;

– come la Corte ha ripetutamente precisato, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);

– nè, nella fattispecie, si pone questione di acritico recepimento del contenuto della pronuncia oggetto di impugnazione (profilo questo, della motivazione della sentenza di appello, che è, in effetti, quello dirimente nella giurisprudenza dalla ricorrente evocata), in quanto il giudice del gravame, – nel dar conto dei motivi di appello proposti e delle ragioni svolte a loro contestazione, oltrechè del contenuto decisorio della pronuncia impugnata, – ha effettuato un rinvio a pronuncia che, – nell’articolare la ratio decidendi dirimente (anche) di quei motivi e ragioni, – poteva ritenersi satisfattiva delle ragioni (in diritto) di accoglimento del gravame;

– con riferimento al rinvio per relationem ad una pronuncia dello stesso Giudice del merito, – che, come reso esplicito dai dati oggetto di rinvio, ha risolto (solo) la quaestio iuris controversa, – va, quindi, rimarcato che la Corte ha sempre ritenuto ammissibile un siffatto rinvio (purchè certo e determinato; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre 2002, n. 13937), con la (più recente) precisazione che, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, (come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5), la possibilità del “riferimento a precedenti conformi”, esplicitamente consentita, non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n. 17640);

4. – anche il secondo motivo è destituito di fondamento;

4.1 – seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);

– la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui al citato art. 9, comma 1, – di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria qual costituito dal possesso degli immobili (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), – induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, è oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, – nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, – sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;

– si è, poi, osservato che, – rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (citato art. 1, comma 672), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703), – trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU;

– può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (L. n. 160 del 2019, art. 1, commi 738 e ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), – il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (citato art. 1, comma 740), – è il locatario di immobili “anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria,… a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (citato art. 1, comma 743);

5. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte;

– nei confronti della ricorrente sussistono, da ultimo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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