Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16999 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 16999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20342-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BAKER HUGHES S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato LITTORIO DI NARDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA CASTELLANO, CANIO

SALESE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/07/2010 R.G.N. 1120/08.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 31.7.2010 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale per il recupero di agevolazioni indebite fruite da Baker Hughes s.r.l. per contratti di formazione e lavoro intercorsi da aprile 1996 a febbraio 2000;

che la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, ferma la prevalenza della necessità del recupero degli sgravi per violazione della normativa dell’Unione europea, si era in presenza di un caso di esenzione dell’obbligo del recupero posto che l’INPS solo in appello aveva specificato i nominativi dei lavoratori che non sarebbero rientrati in nessuna delle categorie ammesse e che, comunque, l’importo del beneficio era inferiore alla soglia dei 100.000 Euro nel triennio, posta dalla clausola detta “de minimis”;

che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a quattro motivi al quale ha opposto difese con controricorso Baker Hughes s.r.l; che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che i quattro motivi proposti, relativi alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4), perchè la clausola del de minimis non era stata invocata dalla parte e perchè la Corte d’appello non aveva deciso nel merito delle sette posizioni contributive contestate; nonchè degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, del Reg. CE n. 994/1998, dell’art. 2 del Reg. CE del 12.1.2001, della dec. della Commissione dell’11.5.1999, della dec. della C. Giust. del 7.3.2002, C-310/99, dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 437 c.p.c., del D.L. 14 maggio 1994, art. 16, conv. con mod. in L. n. 451 del 1994, della L. n. 196 del 1997, art. 15 ed a vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), sono ammissibili in quanto nella parte espositiva ciascuno di essi censura specificamente la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto incombente anche sull’INPS l’onere di dedurre circostanze ostative alla fruibilità degli sgravi ed alla concreta applicabilità della clausole del “de minimis” e ne ha tratto la conseguenza del riconoscimento del diritto della società a fruire degli sgravi, omettendo di effettuare l’accertamento in concreto sulle sette posizioni contributive oggetto di contestazione (dipendenti D.F., B.P., C.M., D.F.C., M.C., P.M., Ma.Ma.);

che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo di ricorso ed accogliere i restanti;

che, quanto al primo motivo, questa Corte di legittimità, proprio in fattispecie del tutto analoga alla presente (Cass. 13794/2016) ha riaffermato il consolidato principio secondo cui il rilievo d’ufficio di fattispecie impeditive, modificative o estintive del fatto costitutivo addotto dall’attore a fondamento della domanda costituisce la regola generale desumibile dall’art. 112 c.p.c., che trova la sua eccezione laddove la manifestazione della volontà della parte sia invece strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal processo, sempre che i medesimi siano stati tempestivamente allegati (Cass. S.U. n. 1099 del 1998), cosa e che nella specie l’INPS, nel ricorso in appello, ha allegato la circostanza in fatto che la Corte di merito ha considerato estintiva della sua pretesa e la possibilità del rilievo ufficioso si estende logicamente anche ai fatti sopravvenuti dotati di tale idoneità (cfr. in tal senso Cass. n. 421 del 2006);

che inoltre, quanto agli ulteriori motivi tutti legati dall’unicità del tema, questa Corte di cassazione in plurime occasioni (vd. Cass. n. 11228/2011; 6671/2012; 6780/2013; 13687, 13793, 13794 e 25269/2016) ha affermato che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma, e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001;

che la Corte territoriale viceversa ha ritenuto di poter dare applicazione alla regola in questione sulla sola base dell’importo dei contributi oggetto della richiesta di restituzione, omettendo di condurre gli ulteriori accertamenti di cui supra s’è detto e di procedere poi, in caso di insussistenza dei presupposti di applicazione della clausola del de minimis, alla ulteriore verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione degli sgravi relativi ai sette lavoratori sopra indicati, per cui risulta evidente lo scostamento dai principi di diritto ormai consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e, pertanto, la sentenza va cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione,

che le spese saranno regolate in sede di rinvio.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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