Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16999 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16999 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9990-2011 proposto da:
SOCIETA’ SECOM SRL SERVIZI COMMERCIALI IN
LIQUIDAZIONE 11072420158 in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE
GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto Notaio
Mariacristina Ninci di Milano, in data 28.12.2010, n. rep. 11429, che
viene allegata in atti;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

SiO9
A3

Data pubblicazione: 09/07/2013

- controricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

avverso la sentenza n. 134/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 5.2.2010, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 09990 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

– intimato –

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9990/11

Ricorrente: società SE.COM . srl. Servizi Commerciali in liquidazione

Oggetto: opposizione avviso accertamento recupero imposte,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società SE.COM . srl. Servizi Commerciali in liquidazione
propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 134/06/10, depositata il 26 ottobre 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di
quella provinciale, l’opposizione relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Iva per il 2002, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo
seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni
costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, trattandosi di fatture soggettivamente false, ed utilizzate per l’acquisto di autovetture, sicchè nessuna detrazione di Iva poteva essere riconosciuta, senza che di contro l’appellante avesse fornito alcuna
prova a sostegno del suo assunto. L’agenzia delle entrate resiste
con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che le autovetture in realtà erano state acquistate; le relative operazioni erano state postate nelle scritture contabili; le
fatture erano state emesse con l’Iva corrisposta, senza

che e-

ventuali frodi a monte potessero refluire a suo danno, avendo essa
agito in buona fede.

Controricorrente: agenzia entrate

2

Il motivo è inammissibile. Invero in applicazione dell’art.
360 bis, primo comma, n. l, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il
ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di
cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma le cui (inammissibili) censu-

terpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza
impugnata – conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti
orientamenti, come nel caso in esame (cfr. anche Cass. Sentenze n.
15523 del 17/09/2012, Sezioni Unite: n. 8923 del 2011).
In ogni caso – solo “ad abundantiam” – esso è infond

in

quanto, com’è noto, in particolare in tema di IVA, nelle c.d.
“frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta
incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti infra o extracomunitari, ovvero altrimenti esenti, e successive rivendite
anche attraverso l’interposizione di una o più società o ditte
filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che
la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la
piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione
all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art.
17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta
dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state
effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come
nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2

re sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’in-

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3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in €12.000,00(dodicimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, così deciso il 26 giugno 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la r corrente al

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