Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16999 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GARAGE ALFA NOE’ SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

COGLITORE Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CONTE GIAN ANTONIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

-ricorrente –

contro

M.W.U. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Bainsizza 10, presso lo studio

dell’avvocato MORRONE PIETRO, rappresentata e difesa dall’avv.

TERRACCIANO SILVIA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1778/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3/06/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’avvocato Coglitore Emanuele, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis scod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 1778/2009, notificata il 23 novembre 2009, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, che ha condannato la s.r.l. Garage Alfa Noè a risarcire i danni subiti da M.U. W., a seguito del furto dell’automobile di sua proprietà, mentre si trovava posteggiata presso l’autorimessa gestita dalla società. La soccombente propone un motivo di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso. 2.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo perchè manca l’esposizione dei fatti di causa, se non in termini talmente succinti e generici da non poter offrire alcun supporto concreto al motivo di impugnazione.

In secondo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. poichè la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – peraltro generica – non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla citata norma (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. SU. 2 dicembre 2008 n. 28547).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata a pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre ai rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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