Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16998 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6499-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato MARIO MICELI, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AMA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4551/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. Lazio con sentenza n. 4551/ 2017, depositata in data 19.07.2017, rigettava l’impugnazione proposta da Mario Miceli avverso la sentenza della CTP di Roma n. 19489/37/15, avverso cartella di pagamento n. (OMISSIS) con cui AMA S.p.A. – Servizio accertamenti per la Provincia di (OMISSIS), aveva richiesto in pagamento la somma 4.553,97 Euro, a titolo di iscrizione a ruolo della TARI, per l’annualità 2009, comprensiva di interessi, sanzioni e accessori. Con l’appello proposto, il M. censurava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Ente impositore.

Il giudizio di appello si svolgeva in contumacia dell’A.M.A.. La CTR adita rigettava l’appello, rilevando, preliminarmente, che la cartella, impugnata per difetto di motivazione, recava la specifica menzione dell’accertamento (OMISSIS) del 10/12/2009 – prodotto dallo stesso contribuente – ed indicava specificamente le somme dovute ed il relativo titolo. La sentenza impugnata precisava, inoltre, che il contribuente non aveva aderito all’accertamento: in particolare, non aveva comunicato l’adesione, come da modello allegato allo stesso accertamento, e non aveva effettuato il pagamento della somma di Euro 2.334,99 indicata come dovuta in caso di adesione, ma aveva provveduto al pagamento di una somma inferiore (2.192,67) tramite assegno circolare allegato ad una lettera con la quale aveva proceduto al ricalcolo di quanto asseritamente dovuto, ivi comprendendo anche il secondo semestre del 2009 e l’intero anno 2010, non interessati dall’accertamento; aggiungeva, inoltre, che il contribuente aveva limitato le proprie censure al difetto di motivazione e non chiedendo la detrazione dal dovuto di quanto già corrisposto.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso e depositava memoria innanzi a questa Corte il M. eccependo:

1. violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 115 c.p.c.. Error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

2- violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs n. 446 del 1997, Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

3- violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del L. 241 del 1990, art. 31. Violazione del principio di trasparenza L. 241 del 1990, ex art. 1;

4- violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c.. Violazione dell’art. 11 Cost., e del principio di economia processuale;

5- Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 91 c.p.c..

L’intimata A.M.A. non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la CTR sarebbe incorsa in violazione del principio di non contestazione, sia con riferimento all’applicabilità della riduzione invocata, che in ordine all’erroneità degli importi indicati nell’atto originariamente impugnato, poichè, stante la contumacia dell’A.M.A. in primo e secondo grado, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere provate le circostanze dedotte ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo non è fondato. Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni, poichè la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente, non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati (Cass., sez. 5, n. 13834 del 2014). Inoltre, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, la mancata contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. Sez. 5, n. 12287 del 2018). Di conseguenza la decisione del giudice non era vincolata ed appare logicamente e congruamente motivata sul punto, non potendosi riconoscere la riduzione invocata e l’erroneità degli importi indicati.

Il secondo motivo, relativo all’asserita adesione all’accertamento per “facta concludentia”, è ugualmente da rigettare dovendosi considerare corretta la decisione impugnata nella parte in cui nega che ciò sia avvenuto, in particolare, il contribuente “non ha comunicato l’adesione, come da modello allegato allo stesso accertamento, e non ha effettuando il pagamento della somma di Euro 2.334,99 indicata come dovuta in caso di adesione, ma ha provveduto al pagamento di una somma inferiore (2.192,67) tramite assegno circolare allegato a lettera con la quale ha proceduto al ricalcolo di quanto asseritamente dovuto, ivi comprendendo anche il secondo semestre del 2009 e l’intero anno 2010, non interessati dall’accertamento”. Il fatto di non aver seguito la procedura legale indicata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è in contrasto con i richiamati principi di trasparenza e funzionalità, non potendosi considerare valido, ai fini dell’adesione, l’asserito pagamento tramite lettera contenente un assegno circolare (che peraltro non risulta essere stato incassato).

Il terzo motivo, concernente la violazione del principio di trasparenza L. n. 241 del 1990, ex art. 1, e art. 3, (abrogato dalla L. n. 15 del 2005, art. 31), è infondato poichè la violazione denunciata non sussiste L. n. 212 del 2000, ex art. 7, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. “La cartella reca, infatti, la specifica menzione dell’accertamento (OMISSIS) del 10/12/2009 e tale accertamento, prodotto dallo stesso contribuente, indica specificamente le somme dovute ed il relativo titolo”. La cartella motivata sia pure succintamente, con le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione nel ruolo dell’importo dovuto, sono tali da consentire al contribuente un adeguato esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass., sez. 5, n. 15638/2004), come effettivamente avvenuto nel caso di specie ove il ricorrente ha esplicato le sue difese, sostenendo, peraltro, di aver aderito di fatto all’accertamento, così dimostrando di aver compreso compiutamente il contenuto dell’atto.

Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 111 Cost., e del principio di economia processuale, è da rigettare poichè, come affermato già nella decisone impugnata il ricorrente non ha chiesto la detrazione di quanto asseritamente pagato con l’invio di un assegno circolare, al di fuori della procedura legale di adesione all’accertamento, ricomprendendovi anche il secondo semestre del 2009 e l’intero anno 2010 non interessati dall’accertamento.

Il quinto motivo, relativo all’applicazione dell’art. 91 c.p.c., appare fondato, infatti, la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., nn. 16174/18 e 12195/18). Ciò comporta l’accoglimento parziale del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al quinto motivo sulle spese processuali. Le spese del presente grado vanno compensate.

PQM

Accoglie il quinto motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dispone l’eliminazione della statuizione di condanna relativamente alle spese processuali di primo grado. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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