Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16998 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16998 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9949-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MARTINO GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 13/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 16.11.07, depositata il 19/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 09/07/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 09949 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9949/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: Giuseppina Martino

Ordinanza
Svolgimento del processo

l. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Toscana n. 13/24/10, depositata il 19
febbraio 2010 (addirittura dopo circa due anni e mezzo), con la
quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di
quella provinciale, l’opposizione di Giuseppina Martino, titolare
della ditta MG Costruzioni, inerente a due avvisi di accertamento
relativi all’Irpef ed Ilor per il 1997; Irpef, Irap ed Iva per il
1998, nonché altro di rettifica per tale ultima imposta riguardo
al 1997, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi si basavano sulle dichiarazioni rese da tale Marrico Galli alla Guardia di finanza, senza
che tali indizi avessero avuto altri elementi di riscontro, sicchè
essi non erano sufficienti a legittimare la pretesa fis 1 . La
contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce viol

di nor-

me di legge, in quanto la CTR non considerava che gli avvisi di
accertamento e rettifica erano corredati dei tratti essenziali del
processo verbale di constatazione già redatto dalla Guardia di finanza in sede di verifica a carico di Marrico Galli, e che era
stato consegnato a lei dai militari nel corso di quella svolta nei
suoi confronti. Inoltre quegli atti impositivi contenevano le irregolarità pure riscontrate nel corso dell’altra verifica svolta
dalla GdF nei riguardi della stessa contribuente, e nel corso della quale essa aveva riscontrato che erano state contabilizzate o1

Oggetto: opposizione avvisi accertamento e rettifica,

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perazioni in parte inesistenti, con annotazione di costi indeducibili per le prestazioni molto ridotte di Galli, il quale era risultato evasore totale, e che aveva dichiarato di essere stato
saldato in contanti e con assegni, senza nulla avere ancora a pretendere dalla GM Costruzioni. Pertanto la ripresa a tassazione di

gittima.
Il motivo è fondato, atteso che in tema di accertamento
dell’IVA, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 2 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
in attuazione dello “Statuto del contribuente”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del
contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia
di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria. Pertanto, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve1.I
re, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbal’ S1

ato

posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente
che tale presupposto deve considerarsi “in re ipsa” quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla
presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n.
2462 del 05/02/2007, n. 15842 del 2006). Peraltro in tale materia
le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite
nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova
testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di
indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso
diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte. Né è con ciò violato il principio della cosiddetta
“parità delle armi”, di cui all’art. 111 Cost., atteso che – in
forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 18 del 2000 – anche il contribuente può produrre documenti con2

costi indeducibili e di Iva detratta indebitamente era stata le-

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tenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con
il medesimo valore probatorio (V. pure Cass. Sentenze n. 16032 del
29/07/2005, n. 5957 del 2003).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata
in modo giuridicamente corretto.

ficiente motivazione, giacchè il giudice di appello non specificava compiutamente le ragioni, per le quali riteneva che la dichiarazione del terzo avrebbe dovuto essere portata a conoscenza di
Martino nella sua interezza.
Si tratta all’evidenza di censura assorbita, e comunque da
condividere, attesa la apoditticità dell’argomentazione del secondo giudice, e al contempo la totale inutilità dell’adempimento,
posto che l’enunciazione dei tratti essenziali delle verifiche fiscali, come riportate anche nel ricorso in esame, era adeguata.
4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, poiché il giudice di appello non considerava che anche la
contabilità della ditta verificata riportava dei costi maggiorati
rispetto a quelli annotati dal terzo Galli, e per i quali egli risultava già soddisfatto invece di ogni suo credito.
La doglianza va condivisa, dal momento che fron dei riscontri verificati dalla GdF l’onere della prova sui prdSri assunti gravava sulla contribuente, che tuttavia non lo assolveva.
6. Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge in ordine alla indeducibilità dei costi per operazioni
parzialmente inesistenti e alla indetraibilità della relativa Iva.
Si tratta all’evidenza anch’esso di motivo, che resta assorbito
da quanto sopra osservato con riferimento a quelli precedenti, già
esaminati.
7. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

3

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di insuf-

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8. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno re olate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, an-

scana, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 26 giugno 2013.

che per le spese, alla commissione tributaria regionale della To-

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