Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16998 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. III, 04/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONANGELI LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MECENATE 27, presso lo studio dell’avvocato DI TORRICE ANDREINA,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1702 8/2 007 del TRIBUNALE di ROMA del

14/06/07, depositata il 10/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 17020/2007, depositata il 10 settembre 2007, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da P. A. all’atto di precetto con cui il Condominio di via (OMISSIS), le ha intimato il pagamento di Euro 8.794,37, oltre interessi e spese, in forza di sentenza n. 8431/2004 del Tribunale di Roma. L’opponente aveva eccepito in compensazione un suo credito, derivante da precedente sentenza de 2003, ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata l’esistenza di un suo ulteriore credito nei confronti del Condominio, per somme indebitamente pagate.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione sul rilievo che l’opponente ha dedotto fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo.

La P. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Condominio con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente per il fatto che – trattandosi di opposizione all’esecuzione – la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata mediante appello.

A decorrere dal 1 marzo 2006 le cause di opposizione all’esecuzione sono concluse con sentenza non impugnabile (art. 616 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14).

Correttamente pertanto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

3.- il primo motivo denuncia violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per il fatto che il Tribunale ha omesso di considerare che la sentenza che ha accertato il credito della P., opposto in compensazione, è stata pubblicata dopo l’ultimo termine utile per poterla produrre nel giudizio di cognizione, e pertanto l’eccezione di compensazione non poteva essere proposta in quella sede.

Il motivo è inammissibile perchè non congruente con le ragioni della decisione e comunque per l’inidoneità del quesito di diritto, formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. La ricorrente chiede alla Corte di cassazione di affermare se:

“Quando i fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato siano successivi all’ultimo termine utile (ex art. 189 cod. proc. civ.) per dedurli nel giudizio di cognizione nel quale si è formato il titolo giudiziale, tali fatti possono farsi valere nei successivo giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in forza del suddetto titolo”. In primo luogo il quesito non menziona la fattispecie oggetto di esame, nè il principio di diritto enunciato dalla sentenza impugnata, nè quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di enunciare una regula iuris chiara, comprensibile ed applicabile anche ai casi simili a quello sottoposto ad esame (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

In secondo luogo, e conseguentemente, esso non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata e pone una questione irrilevante al fine di giustificarne l’annullamento.

La ricorrente trascura di considerare che i crediti opposti in compensazione si possono considerare successivi alla formazione del titolo esecutivo solo se il fatto che ne costituisce la fonte si sia verificato in data successiva; non invece quando sia ad esso successiva solo la sentenza che ne accerti l’esistenza e ne determini l’importo (cfr., con riferimento a diversa fattispecie, Cass. civ. 10 giugno 2005 n. 12327).

La sentenza impugnata si fonda per l’appunto sul presupposto che i crediti della ricorrente abbiano avuto origine da fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, e per questa ragione ha ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione, proposta in sede di opposizione all’esecuzione, sia con riguardo al credito di cui all’eccezione, sta con riguardo a quello di cui alla domanda riconvenzionale.

Contro questa parte della decisione avrebbero dovuto essere indirizzate le censure della ricorrente, che avrebbe dovuto dimostrare o che il Tribunale ha assunto la sua decisione a prescindere dall’accertamento relativo alla data in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine ai crediti, oppure che – agli effetti della compensazione – sono da considerare successivi al titolo esecutivo i crediti accertati in data successiva alla formazione del titolo esecutivo, pur se originati da fatti anteriori.

I suddetti temi non figurano in alcun modo nè nell’illustrazione del motivo, nè nella formulazione del quesito, che risultano pertanto inidonei a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

4.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e difetto assoluto di motivazione, per non avere il Tribunale rilevato gli estremi per la sospensione necessaria del giudizio di opposizione a precetto, a fronte del fatto che la sentenza costituente il titolo esecutivo era stata impugnata con atto di appello.

4.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Il principio sancito dall’art. 282 cod. proc. civ., secondo cui la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, sta a significare che la proposizione dell’appello non può essere considerata come causa di sospensione necessaria dell’esecuzione.

La sospensione può essere disposta solo nei casi e secondo le modalità espressamente previste dalla legge (art. 283 cod. proc. civ., quanto al processo ordinario, e art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 618 c.p.c., comma 2, quanto al processo di esecuzione), previa, discrezionale valutazione del giudice, non soggetta a censura in sede di legittimità.

5.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l’accertamento di altro suo credito nei confronti del Condominio, è inammissibile perchè irrilevante, non avendo la ricorrente dedotto e dimostrato che il credito in oggetto è sorto in data successiva alla formazione del titolo esecutivo.

3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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