Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16997 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25011-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO

SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA

87, presso lo studio dell’avvocato FABIO LITTA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO SCICOLONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la C.T.R. di ROMA con sentenza R5327/111 accoglieva l’appello dell’A.M.A. avverso la sentenza della CTP di Roma n. 25321/2015 sez. 65, che aveva accolto il ricorso del contribuente, B.R., avverso l’avviso di accertamento dell’AMA S.p.A., con riferimento al periodo 01.01.2007 – 30.06.2012, per omessa dichiarazione della tariffa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente rif. n. (OMISSIS) del 16.11.2012.

In sede di gravame, l’AMA, non costituitasi in primo grado, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado, avendo l’appellato, spedito il ricorso medesimo il 21.02.2013, ovvero quattro giorni dopo la scadenza del termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, (come provato dall’avviso di ricevimento della raccomandata che recava, quale data di consegna dell’atto impugnato, il giorno 18.12.2012).

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte il B. sostenendo:

1. il divieto di jus novorum rispetto alla produzione da parte dell’A.M.A. della ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto impositivo impugnato da cui è derivata l’inammissibilità del ricorso in primo grado, con violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e art. 345 c.p.c., commi 1 e 30;

2. L’irregolarità, nullità assoluta o inesistenza della notifica, per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 2;

3. L’inesistenza dell’avviso di accertamento con violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 4.

L’intimata A.M.A. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con riferimento al primo motivo si rileva che lo stesso è infondato.

Premesso che dalla documentazione acquisita in grado di appello (come rilevato dalla CTR), risulta che l’accertamento è stato notificato, con raccomandata A.R., il 18.12.2012 e che il ricorso il ricorso è stato proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto, il 21.2.2013, dall’esame degli atti, emerge con chiarezza che non sussiste la denunciata violazione dello jus novorum.

Infatti, nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado, proporre in grado d’appello mere difese, volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., sez. 5, n. 14020 del 2007).

Sul punto, questa Corte ha avuto modo di osservare, con articolata motivazione, che nel contenzioso tributario, costituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale attraverso il quale si faccia valere un atto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, non potendo essere considerata tale – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, – la nuova deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice, della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato con il ricorso ed alle quali rimane circoscritta la indagine rimessa al giudice. (Cass. 24214/2016).

Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni nuove e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in “mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa” con conseguente ampliamento del “thema decidendum”, ne segue che, avuto riguardo all’oggetto del contendere, le contrarie allegazioni dell’odierno resistente, volte ad affermare la inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini, si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo. Pertanto, l’eccezione volta evidenziare l’inammissibilità del rìcorso introdotto dal B., risulta ritualmente proposta a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, così come la produzione documentale sottesa all’eccezione stessa è stata legittimamente acquisita al processo a norma del cit. decreto, art. 58, comma 2.

Pertanto, la formulata eccezione di inammissibilità rappresenta una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello, in quanto mera contestazione delle censure mosse al ricorso del contribuente, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine.

Il secondo motivo attinente alla pretesa l’irregolarità, nullità assoluta o inesistenza della notifica, non è fondato.

Premesso, in fatto, che l’accertamento è stato notificato a mezzo posta, con raccomandata A.R., va rilevato che, il ricorrente ha dedotto il vizio, in mancanza di una notifica a mani proprie, ma di terzi conviventi non autorizzati, ed in assenza della seconda raccomandata come sancito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

Va rilevato che in tema di notifica a mezzo posta, la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in più occasioni precisando che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.” (Cass. 28872/18).

Inoltre, tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte Cost. n. 175 del 23/07/2018, che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26, “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”.

Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2), del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. n. 14501/2016).

Il terzo motivo è assorbito.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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