Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16997 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. II, 04/08/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 04/08/2011), n.16997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M.U., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato GAMBINO ELVIRA,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, in persona del Presedente pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della

memoria ex art. 378 c.p.c., dall’Avvocato Antonino Tramuta,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 137, presso lo

studio dell’Avvocato TROILI MASSIMO;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

1232 del 2008, depositata in data 29 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che V.M.U. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1232 del 2008, depositata il 29 settembre 2008, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello della Provincia Regionale di Agrigento, ha riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento e ha rigettato la domanda del V., volta ad ottenere la condanna della Provincia al pagamento della somma di Euro 18.669,51, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni professionali da lui rese, e consistenti nella redazione di una relazione geologica tecnica riguardante i lavori di realizzazione della circonvallazione dell’abitato di (OMISSIS);

che la Corte ha rilevato che mancava la prova scritta del conferimento dell’incarico al professionista, prova richiesta ad substantiam dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, dal momento che il disciplinare relativo all’incarico risultava sottoscritto dal solo professionista, ed essendovi in atti solo la delibera della Provincia di affidare l’incarico, che non poteva essere qualificata come una proposta contrattuale, costituendo un mero atto interno, inidoneo ad esprimere la volontà dell’ente;

che il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione degli artt. 1326 e 1341 c.c., sostenendo che il contratto si sarebbe perfezionato al momento della sottoscrizione, per accettazione, del disciplinare predisposto dalla Provincia, la quale aveva a sua volta deliberato il conferimento dell’incarico;

che, a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Può il giudice dichiarare inesistente il rapporto di prestazione d’opera tra il professionista e l’ente pur in presenza di un disciplinare d’incarico predisposto dalla Provincia e sottoscritto dal professionista per accettazione, negando così la possibilità per la P.A. di fare ricorso al contratto per adesione?”;

che l’intimata Provincia ha depositato il 7 ottobre 2010 una memoria ex art. 378 c.p.c., recante procura speciale a margine;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione;

“(…) Il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio – esattamente richiamato dal giudice del gravame – in forza del quale per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall’art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d’una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all’Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d’ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame (Cass., n. 1702 del 2007; Cass., n. 1752 del 2007;

Cass., n. 15296 del 2007). Il ricorrente non oppone alcuna argomentazione idonea ad indurre a diverse conclusioni, omettendo, peraltro, di censurare specificamente le considerazioni giuridiche sulla base delle quali la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la sua pretesa.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile la memoria depositata dalla Provincia di Agrigento, posto che non può ritenersi detto atto idoneo a contenere la procura speciale;

che, infatti, opera il principio per cui “nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” (Cass., n. 3121 del 1999; Cass. n. 8708 del 2009);

che, d’altra parte, non può giovare alla intimata Provincia la modificazione dell’art. 83 cod. proc. civ., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, atteso che “il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45, (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2” (Cass. n. 7241 del 2010);

che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal consigliere designato, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;

che, in considerazione della inammissibilità della costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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