Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16996 del 25/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16996 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 15639-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 nella sua qualità
di procuratrice della ENEL DISTRIBUZIONE SPA in proprio e
quale beneficiaria del ramo di azienda già di Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MANZI, che le rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrenti f

contro

LIBERATO o LIBERTO FELICIA;

5640

;R:k

,

,

Data pubblicazione: 25/07/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 61/2012 del TRIBUNALE di CROTONE del
di 1/2/2012, depositata il 3/2/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dì

udito per le ricorrenti l’Avvocato Federica Manzi (per delega orale),
che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
1. — Mediante ricorso spedito per la notifica il 20.6.12 ed
articolato su due motivi, Enel Servizio Elettrico s.p.a. — nqlla duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Elle’ Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa — chiede la
cassazione della sentenza — n. 61, depositata il 3.2.12 lin causa n.
835/10 (ma, nell’epigrafe, indicata come 1111/10) r.g. — con cui il
tribunale di Crotone ha rigettato l’appello proposto da Enel
Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice di pace di Petilia
Policastro, che l’aveva condannata a risarcire a Felici a Liberto o
Liberato il danno da inadempimento del contratto di somministrazione
di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al provvedimento
dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto
l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di
pagamento dell’energia, in tal senso ritenuto integrato – ex art. 1339
cod. civ. – il contratto di somministrazione, nonché di fornire al
riguardo adeguata informazione.
Controparte, dal canto suo, non espleta attività difenSiva.

Motivi della decisione
2. — La ricorrente denuncia, richiamando l’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ. ed in relazione all’art. 6.4 della delibera AEEG n. 200 del

Ric. 2012 n. 15639 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-2-

11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE, STEFANO;

1999: con un primo motivo, la violazione o falsa applicazione degli
artt. 1339, 1175 e 1374 cod. dv.; col secondo, violazione o falsa
applicazione dell’art. 1339 cod. dv.
3. — Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sui temi

argomentazioni è sufficiente rinviare, v.: Cass. 27 luglio 2011, n. 16401;
tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n. 26610; Cass. 20
dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734; Cass. 22
novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n. 4690; Cass.
21 ottobre 2013, n. 23866; Cass. 15 aprile 2014, n. 8783) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare
anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al
destinatario margini di scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello
stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art.
1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti
anche in via derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice
condizione che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti – e che la deroga venga comunque fatta
dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando
invece esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a
norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge
dispositive a sfavore dell’utente e consumatore;

Rie. 2012 n. 15639 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-3-

oggetto del presente ricorso, affermando (tra le molte, alle cui

1.11■11.

11.~.~1.11■1.1…”–

– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art.. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per

fondamento, perché basata su una clausola contrattualei inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo

de quo non poteva neppure essere insorto.
3.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene
doveroso assicurarvi continuità, con la conseguente necessità di
accogliere il ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario
dei motivi — attesa la loro intima connessione — e la sentenza è cassata.
4.

Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di

rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in guanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta
dall’utente debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi
t,..

l’infondatezza della domanda anche per il profilo ulteriore inerente il
preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda
originaria può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra
al punto 3.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali occorre qui
provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è noto
che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia
della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ric. 2012 n. 15639 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-4-

inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza itnpugnata e,
t

decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda della parte intimata;
compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al
pagamento, in favore delle ricorrenti, in pers. del leg. rgppr.nte p.t,

200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come p ier legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio’ della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 giugno 2014.

delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 600,00, di cui €

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