Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16996 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 16996

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14218/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, ELISABETTA LANZETTA,

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l’UFFICIO LEGALE CENTRALE DEL

PATRONATO A.C.L.I., rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO

FAGGIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 07/03/2011 R.G.N. 302/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato GIUSEPPINA

GIANNICO;

udito l’Avvocato GUIDO FAGGIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 7.3.2011, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di L.T. volta alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità, liquidata in regime internazionale, con il computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti in quota fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

La, Corte, per quanto qui ancora rileva, rigettava, l’eccezione di prescrizione sollevata sul punto dall’INPS, avallando il ragionamento seguito dal primo giudice secondo cui la prescrizione non poteva investire le quote fisse, trattandosi non di un diritto autonomo del pensionato, ma di una parte del trattamento previdenziale percepito, non soggetto come tale a prescrizione se non per i singoli ratei.

Contro tale pronuncia ricorre l’INPS, affidando le proprie censure ad un unico motivo, illustrato con memoria. L.T. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2934 c.c. in relazione alla L. n. 160 del 1975, artt. 10, e L. n. 730 del 1983, art. 21, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di primo grado anche in punto di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, così avallando il ragionamento del primo giudice secondo cui le c.d. quote fisse dovevano ritenersi parte del trattamento previdenziale e non già oggetto di un diritto autonomo.

Il motivo è fondato, avendo questa Corte già consolidato il principio secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le c.d. quote fisse previste per la perequazione automatica delle pensioni dalla L. n. 160 del 1975, art. 10, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma da parte della L. n. 730 del 1983, art. 21, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015).

Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso che la domanda amministrativa volta al conseguimento degli aumenti in cifra fissa sulla pensione di reversibilità dell’odierna controricorrente sia stata presentata il 2.8.2005 (così la sentenza di prime cure, allegata al ricorso per cassazione e trascritta nella sua parte dispositiva ivi, pagg. 2-3), la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L.T..

Tenuto conto che il consolidamento del principio di diritto anzidetto è avvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.T.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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