Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16996 del 09/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16996 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZICHE FRANCESCO, rappresentato e difeso, giusta delega
in calce al ricorso, dagli Avvocati Antonio Carlo
Mimola e Giuseppe Fedeli, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Giulio Romano, 5 presso lo studio dell’Avv.
Francesco
Prunas,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.200/64/2011 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 09/07/2013
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n.
64, in data 27.09.2011, depositata il 15 novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 12 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10612/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.200/64/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione Staccata di Brescia n.64, il 27.09.2011 e
DEPOSITATA il 15 novembre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto
l’invocata norma agevolativa non è stata ritenuta
applicabile ai pensionati, bensì esclusivamente ai
lavoratori in servizio, essendo ricollegata al rischio
insito nell’attività di volo.
2 – Il ricorso di che trattasi,
che riguarda
impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di
rimborso dell’IRPEF versata in eccedenza, in relazione
alla componente del trattamento pensionistico
costituita dall’indennità di volo, è affidato ad un
mezzo, con cui si deduce violazione e falsa
2
Antonino Di Blasi;
applicazione dell’art.51 comma 6 del TUIR.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
La questione posta dal ricorso sembra potersi
risolvere sulla base di principi desumibili da
pregresse pronunce.
Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n.
14254/2005), in sede di esame di ricorso di un
dipendente della Provincia autonoma di Trento, hanno
avuto modo, fra l’altro, di affermare che “Poiche’ le
leggi di previdenza di categoria, come la legge
istitutiva del “Fondo volo” – alle quali corrisponde
in generale un piu’ vantaggioso sistema di tutela e
di prestazioni costituendo deroga alle leggi
sulla previdenza
regole
generale,
e
contributive conseguenziali,
comportando
non
suscettibili di interpretazione analogica, non
sono
e
sufficiente l’esposizione al medesimo rischio per
attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti
ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso
fondo categoriale. L’assoggettamento di dipendenti
della Provincia autonoma di Trento (nella specie,
con mansioni di pilota di elicottero presso il
servizio antincendi e protezione civile) al regime
3
4
previdenziale assicurato dall’INPDAP esclude pertanto,
alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827
del
1935, l’operativita’ del regime sostitutivo
previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive
modifiche.
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la
legittimita’ – costantemente riconosciuta dal Giudice
delle leggi – del pluralismo dei diversi regimi
previdenziali, non essendo comparabili i trattamenti
pensionistici
delle varie
categorie professionali,
e in particolare quelli spettanti ai dipendenti
privati,
al
rispetto
regime
previsto
per
dipendenti di enti pubblici”.
D’altronde,
in
tema
fiscale,
per
consolidato
orientamento giurisprudenziale (Cass. n.10646/2005, n.
26106/2005) le norme agevolative sono di stretta
interpretazione e, come tali, insuscettibili di
applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche
tassative indicate,
e
stante il divieto non solo
di applicazione analogica, ma anche di interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale
dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile.
Nel caso, la sentenza, che ha escluso la possibilità
dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato,
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Ne’ un siffatto assetto normativo e’ in
appare conforme al diritto e, quindi, in linea con il
citato orientamento giurisprudenziale, per cui, va
confermata.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
375 e 380 bis cpc, definendolo con il relativo rigetto,
per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso del contribuente va
rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio, attesa la
peculiarità della questione in esame, vanno compensate;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 12 Giugno 2013.
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.