Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16996 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,
presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7448/2008 della Corte d’appello di Roma,
pronunziata in causa n. 10021/05 r.g. lav., depositata in data
14.09.2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 14.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Roma veniva respinta la domanda di T.M. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 1.6-29.09.01.
Proposto appello da T., la Corte d’appello di Roma con sentenza del 14.09.09 accoglieva l’impugnazione, ritenendo sussistente la nullità del termine e dichiarando l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Non svolgeva attività difensiva T..
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Poste Italiane ha depositato memoria.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 17.01.11, dal quale risulta che T. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve disporsi per le spese, non avendo T. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011