Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16995 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8209-2017 proposto da:

FILCOMPANY SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MANUELA GUZZO, SAURA BARDI;

– ricorrente –

contro

ASM AMBIENTE SERVIZI MOBILITA’ SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio

dell’avvocato MICHEL MARTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO BALDASSARRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la società FILCOMPANY srl con distinti ricorsi impugnava l’avviso di accertamento per TIA relativo all’anno 2012 e l’avviso di accertamento per TARES relativa all’anno 2013 emessi da ASM spa, gestore del servizio rifiuti di (OMISSIS), deducendo l’erroneo computo della superficie complessiva su cui erano state calcolate le imposte, il mancato scorporo delle aree occupate esclusivamente da macchinari e impianti; la mancata riduzione forfettaria del tributo per le aree in cui vi era produzione promiscua di rifiuti ordinari e speciali. La CTP di Prato, riuniti i ricorsi, li accoglieva limitatamente alla quantificazione della superficie imponibile.

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1590/2016 pubblicata in data 20.9.2016, rigettava l’appello proposto dalla FILCOMPANY.

Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre ALIA spa (incorporante di ASM spa) si è costituita con controricorso. La ricorrente Filo company srl. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, e art. 59, comma 1, lett. b), nonchè dell’art. 82 c.p.c., avendo la sentenza impugnata disatteso la doglianza concernente l’irrituale costituzione, tanto nel giudizio di primo grado quanto in appello, della società resistente ASM spa, avvenuta tramite il direttore generale della stessa e senza l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Con il secondo motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, della circolare del Ministero delle finanze n. 95/E del 22.6.1994; del regolamento TIA e del regolamento TARES del Comune di (OMISSIS); dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, escluso l’esenzione dal tributo in relazione alle sale di lavorazione ove non c’è presenza umana in ragione della mancata presentazione di una denuncia di variazione da parte della contribuente, senza considerare invece la documentazione prodotta in giudizio attestante la locazione dei macchinari e la loro collocazione nell’immobile.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – del Reg. TIA del Comune di (OMISSIS), art. 21, del Reg. TARES del Comune di (OMISSIS), art. 7; dell’art. 2697 c.c., e 115 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto il diritto alla riduzione tariffaria previsto dalle norme regolamentari del Comune di (OMISSIS) in relazione alle aree ove si producono in via prevalente rifiuti speciali o dove vì è produzione promiscua di rifiuti, nonostante la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 Euro, l’omissione da parte del giudice adito dell’ordine imposto alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di difensore aì sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, dà luogo ad una nullità che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attenendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa; detta nullità, pertanto, non essendo rilevabile d’ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica” (Cass. n. 11435 del 2018; n. 839 del 2014). Ha altresì precisato che l’art. 12 cit., deve essere interpretato “in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al difensore, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio” (Cass. n. 11435 del 2018, n. 3051/2008, n. 11780/10).

Questa Corte ha, anche, osservato che nel processo tributario, l’omissione da parte del giudice dell’invito al contribuente a dotarsi di idonea assistenza tecnica, là dove questa sia obbligatoriamente prescritta, per un verso non è causa di nullità della sentenza, e, per altro verso, può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita. Ne consegue che ove la parte interessata nulla osservi al riguardo, l’amministrazione è priva di interesse a dolersi della suddetta omissione. (Cass. 3051/2008).

Pertanto (Cass. n. 11780/2010), in base al sistema delineato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000, n. 189 l’assistenza di un difensore tecnico non è, nel processo tributario, condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è soltanto fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di detto ordine. Pertanto la mancata emanazione dell’invito sopraindicato può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita non è nulla la sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza rilevare il difetto di rappresentanza del contribuente e la parte pubblica non ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevarne l’irregolarità (Cass., 28 febbraio 2008, n. 5255; Cass., 8 febbraio 2008, n. 3051).

Nella specie, la mancanza di assistenza tecnica della società concessionaria del servizio non ha leso alcun interesse giuridicamente tutelato della ricorrente, la quale dunque non era legittimata a prospettare la questione.

Il secondo motivo è infondato.

Presupposto della TIA, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3, è l’occupazione o conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza deì medesimi a qualsiasi uso adibiti. Essa si compone di una quota fissa, (concernente le componenti essenziali del costo del servizio – ivi compreso quello dello spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e di una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione). L’art. 49, comma 14, stabilisce che l’autonomo avviamento a recupero dei rifiuti da parte del produttore di essi non comporta l’esclusione dal pagamento dell’imposta, ma determina una riduzione proporzionale della sola quota variabile di tale tariffa.

Da tale disciplina deriva che la TIA, a differenza della TARSU, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”, e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (Corte costituzionale n. 238 del 2009, Cass. 14038 del 2019).

Tenuto conto di tale funzione, questa Corte ha affermato che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività. La valutazione in ordine alla quantità e qualità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, incide solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa. Questa infatti “può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dall’assoggettamento a tale parte di tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente” (Cass. 14038 del 2019).

E’, pertanto, onere del contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza o ed alla delimitazione delle aree ove non sono prodotti rifiuti suscettibili di smaltimento, ovvero sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali, dovendosi escludere in tal caso che per le relative superfici, gìà soggette alla quota fissa, il contribuente sia tenuto anche al versamento della quota variabile (Cass. n. 14038 del 2019 cit.).

Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. n. 19459 del 2003; Cass. n. 18862 e n. 19173 del 2004 e da ultimo Cass. n. 1998 del 2019). Tale regola, affermata da questa Corte in relazione alla TARSU, deve ritenersi applicabile anche alla TIA, cui è stata riconosciuta la natura di mera variante della TARSU, di cui mantiene identica natura tributaria (Corte Cost. n. 64 del 2010 e n. 300 del 2009; Cass. sez. un. 5078 del 2016; Cass. n. 14038 del 2019).

Riguardo alla TARES, istituita dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, (poi abrogato dalla L. n. 147 del 2013, istitutiva della TARI) a decorrere dal 1 gennaio 2013, essa grava su chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comma 10, stabilisce che “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. E’, inoltre, previsto che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. E’ poi stabilito che i soggetti passivi del tributo debbano presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto dal regolamento comunale, e fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Essa ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo che devono essere comunicate all’Amministrazione mediante apposita dichiarazione.

Dunque, tanto con riguardo alla TIA che alla TARES l’onere che grava sul contribuente di fornire i dati relativi alla esistenza dei presupposti dell’esenzione o della riduzione, deve essere esercitato attraverso la apposita dichiarazione che egli deve presentare all’Amministrazione. (Cass. 7250/19).

Nella specie, risulta, pacificamente, che la contribuente non aveva indicato nè nella denuncia originaria nè in quella di variazione la presenza di locali ove non si producevano rifiuti urbani, in ragione della esclusiva presenza di macchinari, e neppure l’esistenza di superfici in cui venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti autonomamente.

Con riferimento al terzo motivo, la sentenza ha dato, pur sinteticamente, conto delle risultanze probatorie, rilevando che dagli atti non era specificato il tipo ed il peso dei rifiuti al di sopra dei quali era obbligatoria la richiesta di esenzione. Tale valutazione appare incensurabile essendo inammissibile, in questa sede, il riesame delle risultanze probatorie.

Pertanto, la sentenza impugnata risulta esente da censure.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna yJ ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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