Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16994 del 10/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/07/2017), n. 16994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. NAPPI Aniello – Presidente Sezione –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14596-2016 proposto da:
TM.E. – TERMOMECCANICA ECOLOGIA S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo
dell’A.T.I. costituita con (OMISSIS) S.p.A. (ora Fall. (OMISSIS)) e
Comat Costruzioni S.p.A. (ora in liquidazione), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TIZIANA SERRANI e ERMANNO LA MARCA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 154, presso lo studio
dell’avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE LA PLACA;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1105/2013 del TRIBUNALE di TARANTO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
DE AUGUSTINIS UMBERTO, il quale conclude affinchè la Corte voglia
dichiarare l’inammissibilità o, in subordine, l’improcedibilità
del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con delib. G.M. del 14 giugno 2000 – e consequenziale contratto d’appalto del 2 settembre 2000 – il Comune di Taranto ha affidato all’ATI avente capo – gruppo la soc. TME la gestione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti, previa realizzazione dei lavori di adeguamento e di revamping (ovverosia di avviamento dell’impianto). La gestione, iniziata nel dicembre 2001, è stata revocata il 2 agosto 2007, con delibera che ha annullato in sede di autotutela la delibera del 14 giugno 2000 ed è stata confermata nel 2009 dal Consiglio di Stato.
Nel 2012, per il pagamento dei lavori eseguiti dal mese di gennaio 2007 in poi, l’ATI ha ottenuto ingiunzione, poi opposta dal Comune, che, alla stregua di apposita memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto al tribunale di Taranto di rilevare la nullità e l’illegittimità del contratto del 2 settembre 2000 e di accogliere la formulata “eccezione riconvenzionale” relativa alla nullità/illegittimità di detto contratto, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sennonchè, una volta fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni (n.r.g. 1105/2013), la soc. TME, per sè e per l’ATI, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice civile, trattandosi di vertenza, a suo dire, devoluta al giudice amministrativo; indi la stessa soc. TME, per sè e per l’ATI, ha proposto l’odierno regolamento di giurisdizione, iscritto col n.r.g. 14596/2016.
Ritiene la ricorrente che, a fronte della questione di nullità o inefficacia del contratto in conseguenza dell’annullamento in autotutela della delibera presupposta, si sarebbe instaurata una controversia inerente alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico regolata dal codice del processo amministrativo (artt. 121, 122 e 133) e dal codice dei contratti pubblici (art. 244).
Segnala, inoltre, la pendenza di altro regolamento di giurisdizione che, iscritto col n.r.g. 14859/2015, è stato proposto per le medesime ragioni nel separato giudizio civile n.r.g. 9616/2014, promosso dal Comune per ottenere la declaratoria di nullità del predetto contratto del 2 settembre 2000 e l’accertamento negativo del credito vantato dall’ATI verso l’ente locale.
Il Comune resiste con controricorso, sostenendo la piena giurisdizione civile ordinaria; osserva che la vertenza non ha per oggetto la scelta del contraente, ma solo la fase di esecuzione della delibera presupposta, laddove questa si concreta nella patologica stipulazione del contratto d’appalto.
Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso n.r.g. 14596/2016 perchè preceduto dall’analogo ricorso n.r.g. 14859/2015 che, avente per oggetto sempre il contenzioso inter partes, è stato riservato per la decisione all’esito dell’adunanza camerale delle sezioni unite dell’11 ottobre 2016.
La parte ricorrente replica con memoria del 13 giugno 2017, rilevando l’assenza di qualsiasi preclusione processuale non risultando ancora nota la decisione delle sezioni unite sul precedente regolamento n.r.g. 14859/2015.
Indi, con ordinanza n. 14859 del 15 giugno 2017, resa sul precitato regolamento n.r.g. 14859/2015, le sezioni unite rigettano il ricorso proposto dalla TME (per sè e per l’ATI) e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso è inammissibile.
L’odierno regolamento n.r.g. 14596/2016 riguarda il giudizio civile n.r.g. 1105/2013, nel quale il tribunale di Taranto è chiamato a pronunciare sull’opposizione del Comune diretta ad ottenere la revoca dell’ingiunzione ottenuta dall’ATI il pagamento dei lavori eseguiti da gennaio 2007 in poi, previa rilevazione della nullità/illegittimità del contratto del 2 settembre 2000 oggetto di specifica “eccezione riconvenzionale”.
Il precedente regolamento n.r.g. 14859/2015, definito con ordinanza n. 14859 del 15 giugno 2017 e dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, riguarda il parallelo giudizio civile n.r.g. 9616/2014 promosso dal Comune per ottenere la declaratoria di nullità del predetto contratto del 2 settembre 2009 e l’accertamento negativo del credito vantato dall’ATI verso l’ente locale.
Dunque, i giudizi civili n.r.g. 1105/2013 e n.r.g. 9616/2014, a parti sostanzialmente invertite, riguardano la stessa vicenda contrattuale che, originata dalla delib. G.M. del 14 giugno 2000 poi definitivamente annullata in autotutela il 2 agosto 2007, ruota tutta sulla validità/efficacia del contratto del 2 settembre 2000 così come eseguito dal dicembre 2001 e segnatamente sulla remunerazione o meno delle prestazioni effettuate dal gennaio 2007, rivendicata dall’ATI nel primo giudizio monitorio e negata, invece, dal Comune opponente nello stesso giudizio e attore nel secondo giudizio per l’accertamento negativo del credito.
La decisione sulla giurisdizione, resa con l’ordinanza n. 14859 del 15 giugno 2017, spiega rilievo esterno trattandosi di statuizione delle sezioni unite (Cass. Sez. U, 02/05/1983, n. 3006), alle quali, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare sul punto decisioni dotate di efficacia esterna (Cass. Sez. U, 21/07/2015, n. 15208), determinandone l’incontestabilità, ovverosia la cosiddetta efficacia pan-processuale, nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato (Cass. Sez. U, 21/04/2006, n. 9337).
Il che, riguardo anche alla posteriorità dell’odierno regolamento rispetto a quello definito con la ridetta ordinanza n. 14859 del 15 giugno 2017, comporta pur sempre l’inammissibilità del nuovo ricorso (Cass. Sez. U, 05/04/2007, n. 8527), in forza del principio del ne bis in idem. Peraltro, nel caso in cui il giudicato fra le stesse parti si formi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass., 15/04/2011, n. 8614).
La disciplina delle spese è rimessa al giudice di merito.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e demanda al giudice di merito la regolazione delle spese del regolamento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017