Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16993 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 16/06/2021), n.16993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7142-2015 proposto da:

TOOL SERVICE DI V.F. & C. SAS, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO PACI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

SERIT SICILIA SPA PALERMO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA

FIRINU;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1114/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Tool Service S.a.s. di V.F. & C. impugnava la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, emessa – a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2006 relativa all’anno d’imposta 2005 – per il recupero di un credito d’imposta utilizzato in eccedenza a rispetto a quanto concesso;

– la C.T.P. di Palermo accoglieva il ricorso della società;

– la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza n. 1114/25/14 del 3/3/2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e respingeva il ricorso avanzato in primo grado;

– avverso tale decisione la Tool Service ha proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;

– resistono, con distinti controricorsi, l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia);

– la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancanza di una motivazione relativa all’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il motivo è inammissibile, dato che non è riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato individuato un fatto storico la cui considerazione sarebbe stata omessa dal giudice d’appello.

Pur riqualificando la censura come denuncia di nullità della decisione per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello (dunque, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il motivo è comunque inammissibile perchè non rispetta i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 c.p.c.: la ricorrente, infatti, ha omesso di riportare e trascrivere nel ricorso l’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, impedendo così a questa Corte l’esame della doglianza.

2. Col secondo motivo, articolato in plurime censure, la Tool Service deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, sostenendo a) la carenza dei presupposti per procedere al controllo automatizzato, non emergendo la pretesa fiscale da una mera verifica cartolare, b) il difetto della comunicazione di riscontrata irregolarità in esito al controllo formale dell’Agenzia, c) la mancata informazione del contribuente sulle circostanze rilevate e reputate idonee ad escludere il credito fiscale.

Tutte le censure sono da respingere.

Sussistono, infatti, i presupposti per procedere al controllo automatizzato non soltanto quando la pretesa fiscale si fonda sulla verifica cartolare della dichiarazione del contribuente, ma anche quando la stessa si basa sul riscontro di divergenti informazioni reperibili nell’anagrafe tributaria, costituite, nella fattispecie de qua, dalla concessione del solo credito d’imposta di Euro 65.000,00, non essendo state accolte od essendo state annullate le successive istanze della società (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020, Rv. 659497-01: “In tema di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi)”).

Riguardo al dedotto difetto di comunicazione al contribuente della riscontrata irregolarità e alla mancanza di informazione sulle circostanze rilevate, si osserva che “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv. 656408-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017, Rv. 646427-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25294 del 25/10/2017, Rv. 645983-01).

3. Col terzo motivo la società deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, dell’art. 480 c.p.c., comma 4, per avere la C.T.R. ritenuto la cartella (asseritamente redatta secondo il modello ministeriale) sufficientemente motivata e valida pur in mancanza di sottoscrizione (e nonostante la sua assimilazione al precetto).

La censura è inammissibile nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione della cartella, avendo la ricorrente omesso di riportare nell’atto introduttivo (come è invece prescritto dall’art. 366 c.p.c.) il testo della cartella al fine di consentire a questa Corte la verifica del vizio lamentato.

E’ invece infondata la denuncia di carenza di sottoscrizione della cartella, posto che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366-01).

Peraltro, “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).

4. Col quarto motivo la ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la C.T.R., mancando di applicare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed erroneamente valutando il materiale probatorio, ritenuto provata la concessione del credito d’imposta soltanto per Euro 65.000, nonostante la carenza di riscontro documentale alle affermazioni dell’Agenzia (ritenute dimostrate in virtù del principio di non contestazione, non ancora applicabile alla controversia ratione temporis) e, di contro, le prove offerte dalla società (non contestate dall’Amministrazione) a sostegno dei propri assunti.

Il motivo è lacunoso, perchè omette di riportare il contenuto della pronuncia impugnata, le difese delle parti e le argomentazioni svolte a loro confutazione; inoltre, si pretende inammissibilmente da questa Corte di legittimità un nuovo esame del materiale probatorio, compito che spetta al giudice di merito.

In particolare, la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., manca di riportare nel ricorso gli atti dei gradi precedenti dai quali possa desumersi la formulazione di un’esplicita domanda sulla quale la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi.

Riguardo all’onere probatorio, il giudice d’appello dà atto di aver esaminato la domanda del 14/1/2004 di concessione di un credito d’imposta di ulteriori Euro 100.000 ciò smentisce la tesi della ricorrente circa l’omessa considerazione delle prove; la stessa C.T.R. ha altresì riconosciuto che la predetta domanda è stata poi fatta oggetto di annullamento, come si evince dalla mancata contestazione dell’affermazione resa in proposito dall’Agenzia delle Entrate.

A riguardo si osserva che il principio di non contestazione del documento è impropriamente invocato dalla società, dato che lo stesso non riguarda le prove costituite offerte dalle parti: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra querela di falso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939-01); difatti, il citato principio ex art. 115 c.p.c., ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154-01).

Al contrario, è infondata la censura nella parte in cui si sostiene che il principio di cui all’art. 115 c.p.c., non potesse essere applicato nei giudizi già pendenti all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: è pacifico, infatti, che “il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’art. 115 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5429 del 27/02/2020, Rv. 657136-01).

5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intervenuto annullamento dell’istanza di un ulteriore credito d’imposta avanzata il 14/1/2004, circostanza ritenuta provata dalla C.T.R. senza esaminare la documentazione e, comunque, con motivazione illogica e priva di supporto documentale.

La censura è inammissibile.

Si deduce che non sia stata considerata la circostanza relativa all’annullamento dell’istanza (avanzata il 14/1/2004) di un ulteriore credito d’imposta, quando, al contrario, la stessa costituisce oggetto di specifica valutazione da parte della C.T.R. (come già esposto in riferimento al quarto motivo).

Inammissibilmente la Tool Service pretende di ricondurre al vizio de quo il ragionamento del giudice di merito sulle prove esaminate, sottoponendo alla Corte di legittimità – per giunta, con modalità irrispettosa dell’art. 366 c.p.c. – ulteriori elementi istruttori asseritamente non vagliati nei gradi precedenti.

6. In conclusione, il ricorso della Tool Service deve essere respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di entrambe le controricorrenti, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

7. Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

condanna la ricorrente a rifondere a Riscossione Sicilia S.p.A. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad accessori;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA