Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16992 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 16/06/2021), n.16992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6784-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1498/2014 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso del 28/5/2013 D.L. adiva la C.T.P. di Rimini per impugnare due cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, di cui aveva avuto conoscenza soltanto attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo presso l’agente della riscossione;

– la C.T.P. di Rimini dichiarava inammissibile il ricorso in ragione della sua tardività, rilevando che le cartelle erano state notificate al contribuente il 23/10/2001 e il 25/9/2012;

– la C.T.R. dell’Emilia-Romagna – con la sentenza n. 1498/02/14 dell’11/8/2014 – accoglieva l’appello del D., perchè l’agente della riscossione non aveva prodotto le cartelle e si era limitato a depositare gli estratti di ruolo, atti interni inidonei a dimostrare la sussistenza del credito; inoltre, la cartella notificata il 24/10/2001 doveva reputarsi inefficace in ragione del decorso del termine decennale di prescrizione, mentre era inesistente la notificazione della seconda cartella, eseguita presso la casa comunale, in difetto della prova della raccomandata informativa al destinatario;

– avverso tale decisione Equitalia Centro ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;

– nessuna difesa ha svolto l’intimato nel giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la C.T.R. mancato di pronunciarsi sulla dedotta inoppugnabilità dell’estratto di ruolo per carenza di interesse e sull’inammissibilità dell’avversa impugnazione per decadenza dal termine.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266-01).

Nella fattispecie in esame, Equitalia Sud lamenta che il giudice d’appello abbia mancato di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’iniziativa processuale avversaria, ma nel ricorso sono solo genericamente riportati gli elementi che, invece, sarebbero stati necessari per valutare la tempestività dell’impugnazione delle cartelle e la loro (asseritamente regolare) notificazione.

Manca, inoltre, l’illustrazione delle specifiche difese svolte dall’agente della riscossione in primo grado e, cioè, delle modalità con cui è stato introdotto il tema dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo o, piuttosto, degli atti conosciuti attraverso l’estratto di ruolo (questione che, peraltro, è oggetto di Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309-01); difetta, poi, l’esposizione dell’eccezione di tardività dell’impugnazione avversaria che Equitalia Sud si limita ad affermare di aver avanzato sin dall’origine.

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere la C.T.R. annullato le cartelle in ragione della loro mancata produzione, senza considerare che l’unico esemplare di detti atti era stato regolarmente notificato a mezzo posta, nel rispetto delle forme prescritte dalla citata disposizione.

Anche tale censura è inammissibile, perchè irrispettosa del disposto dell’art. 366 c.p.c..

Si richiamano, in proposito, le statuizioni di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622-01, secondo cui “ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso”.

3. E’ inammissibile anche il terzo motivo, col quale la ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 2943 c.c., per avere la C.T.R. ravvisato la prescrizione dei crediti tributari, insussistente per la cartella notificata il 24/10/2001 e recante crediti per IVA e IRPEF dell’anno d’imposta 1991, ed erroneamente ritenuta sulla scorta di una pretesa inesistenza della notifica del 25/9/2012.

Nel ricorso è omessa la trascrizione degli elementi rilevanti alla decisione della censura, non essendo riportati nè i dati delle cartelle dai quali evincere i termini di prescrizione, nè quelli attinenti alla notificazione degli atti oggetto d’impugnazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimato.

5. Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora imposto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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