Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16992 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio

Pellico n. 36, presso lo studio dell’Avv. Tallarida Antonio,

rappresentate e difesa dall’Avv. Bongarzone Antonio Rosario per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

F.S., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5105/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 2991/07 r.g. lav., depositata in data

27.05.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 14.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Cassino era accolta la domanda di F.S. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 1.3-31.5.00 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 27.05.09 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda e, considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che per il secondo contratto il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui F. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- Preliminarmente debbono riunirsi i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

5.1.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e carenza di motivazione, in quanto il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra cessazione e offerta della prestazione indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine; il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare il motivo dedotto sul punto, incorrendo nel vizio di omesso esame;

5.2.- violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 sostenendo che il potere delle parti collettive di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine poteva essere esercitato senza limiti idi tempo, tenuto conto che nessun limite temporale era fissato dall’art. 23 in questione;

5.3.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del ccnl 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato;

5.4.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

6.- Con il ricorso incidentale condizionato F. deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e della L. n. 230 del 1962, art. 3 ritenendo che il datore comunque avrebbe dovuto provare le condizioni che nel caso di specie giustificavano l’assunzione a termine, non consentendo la delega conferita alle organizzazioni sindacali l’esonero da tale onere probatorio.

7.- Quanto al ricorso principale ed al primo motivo dedotto (risoluzione per mutuo consenso, v. sub 5.1), deve rilevarsi che la Corte di appello non è incorsa nel vizio di omesso esame, in quanto ha risposto, seppure in termini sintetici, al motivo di impugnazione al riguardo sottopostogli, rilevando che “l’avvenuta impugnazione del contratto dopo tre anni non può condurre a ritenere che il rapporto si sia sciolto per mutuo consenso in mancanza di altri elementi di riscontro della volontà del lavoratore, posta la nota imprescrittibilità dell’azione di nullità” (ultima pagina della sentenza impugnata).

8.- Escluso il vizio di omesso esame e passando alla valutazione in diritto della censura di cui al primo motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto, per la configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del tempo trascorso dopo la conclusione del contratto, nonchè, delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata complessiva di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, a tanto onerata, ha omesso di fornire elementi utili per la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione della lavoratrice la circostanza che la stessa avesse atteso tre anni prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali).

Trattasi di considerazioni di merito, come tali non censurabili sul piano logico.

9.- Trattando in unico contesto gli altri tre motivi (n. 5.2, 5.3 e 5.4) deve rilevarsi che per la giurisprudenza della Corte di cassazione la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite; temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

7.- Essendo stato il contratto a termine di F., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 1.3-31.05.00, il termine era illegittimamente apposto ed i motivi sono da ritenere infondati.

8.- In conclusione, il ricorso principale è infondato e, assorbito l’incidentale condizionato, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale, condannando la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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