Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16991 del 10/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/07/2017),  n. 16991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26824/2015 proposto da:

COMUNE DI DEMONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio

dell’avvocato LUCA DI RAIMONDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SCAPARONE;

– ricorrente –

contro

IDROPS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA ROMANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI CUNEO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 05/06/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Antonio Mancini per delega orale dell’avvocato

Paolo Scaparone e Nicola Romano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella concorrenza di tre domande di derivazione idroelettrica delle acque del fiume Stura riferibili al Comune di Demonte, alla soc. Idrops e alla soc. Energy, sono state adottate determinazioni favorevoli all’ente locale separatamente impugnate dalle due società con ricorsi accolti dal Tribunale superiore delle acque (TSAP).

Per quanto qui interessa, il primo giudice ha rilevato che, come eccepito dalla soc. Idrops, il Comune non possedeva ab origine i requisiti per l’ottenimento della concessione, essendo il suo progetto pur positivamente assentito riguardo alla comparazione di minor impatto – privo del piano finanziario richiesto dalla normativa di regionale a pena d’irricevibilità ed essendo puramente virtuale e assolutamente generico l’impegno a esaminare e finanziare il progetto risultante da una nota bancaria posteriore alla presentazione del progetto stesso.

Il giudice di merito ha, inoltre, osservato che l’ipotesi – pur ventilata in giudizio dal Comune – circa la realizzabilità dei lavori nelle forme della concessione degli stessi (art. 142 cod. appalti) era estranea al rudimentale piano finanziario prospettato e addirittura contraddittorio rispetto a esso, laddove la proporzionale contropartita al concessionario sugli oneri di gestione confliggerebbe col dichiarato scopo di realizzare l’impianto per ricavarne risorse necessarie per ripianare passività dell’ente locale.

Per la cassazione di tali decisioni il Comune propone ricorso affidato a unico motivo con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali, rileva che il procedimento di VIA espletato dalla Provincia di Cuneo non vi sarebbero disposizioni che pongano vincoli finanziari ai progetti, nella specie peraltro assolti e superati in forza dell’attestazione bancaria in atti.

La soc. Idrops, unica controricorrente essendo la Provincia solo intimata, resiste al ricorso comunale, del quale sostiene l’inammissibilità (introducendo questione, a suo dire, nuova) e l’infondatezza (stante l’indissolubile collegamento tra le procedure di VIA e di concessione, posto dalla normativa settoriale); il Comune ricorrente replica con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur ammissibile, non è fondato.

Esso riguarda modi, forme e requisiti procedimentali richiesti dalla normativa di settore e, dunque, tocca questioni applicative di mero diritto senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.

Il regolamento regionale piemontese n. 10/R del 23 luglio 2003, nel dettare la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, prevede che la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto sia presentato alla Provincia secondo le “specifiche” indicate in apposito allegato (art. 8), a pena d’improcedibilità in mancanza dei documenti richiesti (art. 9).

Più in dettaglio è stabilito che alla domanda di derivazione deve essere allegato, tra l’altro, il piano finanziario delle opere progettate (all. A, p. 2, p. A7), in particolare “il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla P.A.”.

Nella specie, in epoca successiva alla domanda di concessione, il Comune ha prodotto una sorta di dichiarazione d’intenti da parte della banca San-Paolo, che, per la sua genericità, non integra nè gli estremi di una promessa di mutuo ai sensi dell’art. 1822 c.c. e nelle forme pubbliche richieste dall’art. 204 t.u. enti loc. (v. Cass. n. 3980 del 1981), nè quelli di un’apertura di credito nelle forme peculiari richieste dall’art. 205-bis t.u. enti loc.; così come non risulta l’attivazione – in genere di fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento regolato dall’art. 203 t.u. enti loc..

Anzi, dal piano finanziario inoltrato dal Comune emerge che – a fronte di entrate correnti di circa 1,8 milioni di Euro e di spese correnti per circa 1,6 milioni Euro – il Comune istante aveva preventivato un costo di ben 5,2 milioni Euro, affermando che “al finanziamento dell’intervento di provvederà con la richiesta di finanziamenti regionali ed europei sull’uso di fonti energetiche rinnovabili e, per la parte eventualmente non coperta da finanziamento, con la contrazione di un mutuo a carico dell’ente”.

Nulla di tutto ciò era concretamente documentato al momento della domanda, mentre nella stessa relazione si prevedeva che con le entrate ritraibili dal nuovo impianto si sarebbe fatto fronte alla gestione corrente e alle urgenti e onerose spese per il consolidamento statico del centro storico.

Di contro, successivamente, è pervenuta la sola manifestazione di disponibilità della banca San-Paolo a “esaminare e finanziare l’esecuzione del progetto”, disponibilità da intendersi espressamente “fornita senza garanzia nè assunzione di responsabilità e/o impegno della banca sottoscritta”. Il che conferma l’esatta e corretta applicazione delle norme regolamentari da parte del TSAP.

Non resta, dunque, che esaminare se il deficit di documentazione finanziaria sia affettivamente previsto a pena d’improcedibilità, ancorchè la procedura amministrativa sia giunta alla fase della VIA e non ancora a quella della concessione di derivazione.

In proposito esattamente il TSAP rileva che si tratta di un modulo procedimentale concepito come unitario dalla normativa settoriale. Infatti la L.R. Piemontese n. 40 del 1998, disciplina l’istruttoria integrata della fase di valutazione e il coordinamento delle procedure, disponendo che – in caso di progetti che comportino derivazione o utilizzazione di acque pubbliche e al fine di consentire il coordinamento della procedura VIA con quanto previsto dal t.u. delle acque – sia effettuato l’esame congiunto dei progetti concorrenti, nella medesima fase valutativa e con presentazione di tutti gli elaborati prescritti dalla stessa legge regionale (art. 13, comma 7), ivi compresa la indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stinati (all. D, n. 3).

Il regolamento regionale n. 10/R del 23 luglio 2003, nel disciplinare la domanda di concessione soggetta a VIA, stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica sono sottoposte all’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento delle procedure di cui alla legge regionale (art. 26, comma 3). Il che comporta l’effettuazione dell’istruttoria per la concessione di derivazione contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA (comma 4).

In tal senso deve intendersi che la conferenza di servizi, qualora valuti compatibile la derivazione concorrente preferita, deve avere il quadro completo del progetto (comma 6), ivi compreso il quadro economico-finanziario prescritto a pena d’improcedibilità (art. 9) dal regolamento regionale (all. A7). Solo allora l’autorità concedente può rimettere alla conferenza di servizi il testo definitivo del disciplinare di concessione (comma 6, cit.).

Diversamente opinando, sarebbe stravolto il ragionevole intento del legislatore regionale (art. 97 Cost.) di dare impulso e ulteriore corso unicamente a quei progetti che si presentino ragionevolmente fattibili, dovendosi scartare – per “improcedibilità” – quelli per i quali manchino le garanzie finanziarie minime. Il senso dell’istruttoria integrata prevista dalla peculiare normativa regionale è proprio quello d’instaurare un circuito virtuoso che eviti la segmentazione delle procedure di assenso, facendo in modo che valutazioni ambientali e progettuali confluiscano in un unico iter che presuppone a monte la fattibilità finanziaria del progetto, la cui mancanza esclude in radice la comparabilità anche ai soli fini ambientali.

Perciò, ove il deficit di documentazione finanziaria non sia immediatamente rilevato dell’organo procedente, ben può ogni contro-interessato denunciarlo, impugnando quella determinazione che, esternata nel corso del procedimento, rappresenti uno step inutilmente favorevole a un progetto finanziariamente deficitario. Consequenzialmente non assume alcun rilievo che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi affermi che “dovrà essere avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica a costruire e mettere in esercizio la derivazione”.

A tali principi di diritto si è sostanzialmente attenuto il TSAP, la cui sentenza va, quindi, confermata con condanna al rimborso delle ulteriori spese processuali, liquidate in dispositivo a favore della (sola) controricorrente società; nulla è dovuto riguardo all’amministrazione provinciale che, rimasta intimata, non svolge attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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