Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16991 del 09/07/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 16991 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 27114-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende,
ope legis;
ricorrente
2013
contro
3590
MELONI GIANCARLO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 89/09/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di
GENOVA del
17.12.2010,
Data pubblicazione: 09/07/2013
depositata il 16/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
rigetto del ricorso.
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per il
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Liguria aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Savona. La pronuncia di primo grado aveva accolto il
ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio,
aveva provveduto a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Il contribuente non si è costituito in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il ri‘corso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il lyeaprile 2013
Il president e relatore
Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 27114/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Giancarlo Meloni