Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16990 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 16/06/2021), n.16990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8800/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente –
contro
AUTOURTITI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Parioli 43, presso lo studio dell’avvocato Francesco Ayala
Valva che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonio
Lovisolo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della LIGURIA, depositata il 26 settembre 2012; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
Fatto
RILEVATO
che:
La società Autourtiti ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale sono state effettuate riprese di imposta ai fini IVA in relazione all’anno 2005. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto della CTR della Liguria. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia. Si è costituita con controricorso la contribuente. Con memoria del (OMISSIS) la società contribuente deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e depositando i relativi documenti, ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020. In data 22 settembre 2020 la società, rilevando che l’Agenzia nulla opposto non avendo notificato ai sensi del citato art. 6, comma 12, alcun diniego di definizione ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla ha opposto l’Avvocatura.
Ai sensi dell’art. 6, comma 12 “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali”. Non risultando in atti il diniego e nulla avendo dedotto in merito la ricorrente Agenzia il giudizio è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021