Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16990 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15141-2017 proposto da:

VICERE’ BERNARDINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO

PENTIMALLI 43, presso lo studio dell’avvocato DANIELE PEPPE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7967/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di a consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.B. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale del Lazio n. 7967/16, emessa il 22 novembre 2016, che ha rigettato l’appello della avverso la sentenza n. 19167/2015 della CTP di Roma, in tema di revisione catastale. Detta sentenza aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia del territorio che, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in conformità al D.P.R. n. 138 del 1998, che dispone la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino caratteri di omogeneità, aveva proceduto alla revisione parziale del classamento dei tre immobili, siti nella microzona (OMISSIS), alla (OMISSIS), in prossimità del (OMISSIS) di proprietà della ricorrente, con rideterminazione della categ. in A/2 e classe di merito in 5, con R.C. in Euro 2.835,35.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente, anche con nota di deposito, articola due motivi di ricorso:

A) Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.M. 19 apri 1994, n. 701, da cui la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Deduce la ricorrente che la sentenza è errata nella parte in cui è incorsa nella violazione dei principi espressi da questa Corte in tema di motivazione avendo ritenuto sufficiente a giustificare la revisione della categoria e della classe dell’immobile il semplice ed astratto riferimento ad un presunto scostamento dai valori di mercato, senza alcuna specifica indicazione delle variazioni o valorizzazioni intervenute, sia in con riguardo al contesto urbano che all’immobile in questione, accertate secondo la procedura di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 339. La sentenza è anche errata perchè ha omesso di attribuire il giusto rilievo al documentato adeguamento spontaneo Docfa del 2008, alla documentata consulenza di parte, circa le reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili ed alla normativa specifica di settore, a conferma di un ancor più incisivo obbligo motivazionale.

B) Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; circa l’onere della prova, l’omessa correlazione della decisione alle prove fornite dalla parte ricorrente e l’erronea individuazione della classe da attribuirsi all’immobile attraverso la comparazione con immobili di diversa consistenza.

L’Agenzia non è costituita.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica sono fondati.

Infatti questa Corte ha già affermato che “Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015). La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, attestando la legittimità costituzionale del cit. art. 1 comma 335, ha fra l’altro affermato (7.3) che “la natura e le modalità dell’operazione (riclassamento)enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto, da parte dell’Amministrazione, in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ribadendo così la necessità di una motivazione specifica quanto al tipo di provvedimento adottato e puntuale quanto alle caratteristiche degli immobili coinvolti.

Questa Corte, peraltro, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, ha anche affermato il seguente principio di diritto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.” (Cass. n. 19810 del 7/5/2019; 23048/2019). Alla luce dei suddetti puntuali principi, è di tutta evidenza che nel caso in esame, a tenore della motivazione dell’accertamento impugnato, essendo mancata una individuazione puntuale delle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’immobile ed anche della specifica microzona, non può ritenersi congruamente giustificata la rideterminazione degli estimi catastali e sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.

Non occorrendo accertamenti in punto di fatto, questa Corte pronuncia nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario. Vanno compensate le spese dell’intero procedimento in ragione del consolidarsi nel tempo dei principi giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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