Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16990 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.10/07/2017),  n. 16990

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14679/2015 proposto da:

B.B., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE DON LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI NAPPI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO

D’ARGENZIO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO;

– controricorrente –

e contro

LA NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 10/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli Avvocati Fabio D’Argenzio e Arcangelo Guzzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2006 P.A. riassunse dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche (t.r.a.p.) di Roma il giudizio, inizialmente instaurato davanti al tribunale di Latina, chiedendo il risarcimento (da quantificarsi tra 45 e 51 mila Euro circa, oltre interessi dalla costituzione in mora del 13 gennaio 2003) dei danni subiti dalla proprie colture a seguito dell’allagamento del fondo verificatosi nei giorni (OMISSIS) per la fuoriuscita di acque meteoriche dal canale delle Acque Medie, in corrispondenza della resezione della sommità dell’argine sinistro, eseguita da dipendenti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino senza poi provvedere al ripristino.

1.1 Spiegò intervento anche B.B. per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni verificatisi anche al suo fondo confinante con quello del P. (quantificandoli in Euro 9.746,48, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal 9 ottobre 2002, data dell’evento lesivo).

1.2 Con sentenza del 14 maggio 2012 il t.r.a.p., alla luce delle valutazioni del c.t.u., essendo meramente ipotetiche quelle del c.t.p., condannò il Consorzio a pagare a favore del P. e del B. rispettivamente Euro 10.000 ed Euro 7.600, quale “risarcimento del danno per l’evento inondativo dedotto in giudizio (…) oltre alla rivalutazione monetaria di detti importi dall’ottobre 2010 all’attualità secondo gli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con gli interessi di legali dall’ottobre 2010 all’attualità calcolati sulla semisomma tra ciascuno dei suddetti importi risarcitori ed i corrispondenti importi come sopra rivalutati, il tutto con gli interessi legali sulle rispettive somme totali risultanti dal computo di cui sopra dal deposito della presente sentenza fino all’integrale soddisfo”.

Condannò, inoltre, la compagnia assicuratrice Nuova Tirrena a manlevare il Consorzio per l’eccedenza rispetto alla franchigia.

Il primo giudice ritenne che l’ente di bonifica, quale custode del canale, fosse responsabile della risalente resezione dell’argine che aveva provocato l’esondazione in condizioni metereologiche sì sfavorevoli ma non certo eccezionali tant’è che non vi erano stati danni altrove lungo il canale.

2. Per la riforma di tale decisione il P. e il B. hanno proposto appelli che sono stati rigettati dal tribunale superiore delle acque pubbliche (t.s.a.p.) con sentenza n. 3 del 2015.

2.1 In primo luogo, il giudice di secondo grado, dopo aver ripercorso nel dettaglio i criteri estimativi adottati dal c.t.u., ha osservato che alcune sue stime erano addirittura superiori a quelle del c.t.p., che, peraltro, concordava sui costi non sostenuti, sul reimpianto dell’erba medica, sul mancato reddito di un medicaio e sulla riduzione per qualità scadente del prodotto.

La discordanza tra i tecnici è stata rilevata riguardo ai danni per il P. nelle annate 2005-2007 la cui prova era stata però desunta dal c.t.p. da reperti fotografici di molto anteriori, le cui risultanze erano state solo congetturalmente estese agli anni a venire senza tener conto di eventi sopravvenutii.

Quanto al rifacimento della rete di affossature di prima e seconda raccolta idrica, il t.s.a.p. ha ribadito la mancanza di prova già rilevata dal t.r.a.p., così come ha disatteso talune stime fatte dal c.t.p. al dichiarato fine di giustizia transattiva e/o pro bono pacis.

2.2 In secondo luogo il giudice d’appello ha confutato le tesi dei danneggiati secondo cui gli importi calcolati dal c.t.u. avrebbero dovuto essere rivalutati e gli interessi (in misura, peraltro, superiore a quella legale) avrebbero dovuto essere calcolati dalla data dall’evento (ottobre 2002). Ha osservato, infatti, che la stima del c.t.u. era stata fatta con riferimento alla data di deposito della relazione peritale (ottobre 2010); sicchè solo da detta data erano dovuti rivalutazione e interessi per reintegrare il patrimonio dei danneggiati.

2.3 In terzo luogo il giudice d’appello, nel disattendere le censure in punto di spese, ha ritenuto che liquidazione fosse conforme a tariffa rispetto all’entità finale dell’accoglimento e che la compensazione per un quarto fosse giuridicamente corretta laddove essa si presentava inversamente proporzionale alla differenza delle somme domandata rispetto a quella riconosciuta al P. e direttamente proporzionale a quella riconosciuta al B..

2.4 Inoltre ha rilevato, riguardo alle spese di assistenza in fase stragiudiziale e alle spese di consulenza giudiziale e stragiudiziale, che la domanda era stata inammissibilmente introdotta solo in memoria, così come tardiva era pure la domanda di danni per lite temeraria.

3. Per la cassazione di tale decisione il P. e il B. hanno proposto ricorso congiunto, affidandosi a plurimi e comuni motivi. Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino resiste con controricorso. La compagnia Nuova Tirrena non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di nome di diritto sostanziali (artt. 1123, 1226, 2043, 2051, 2056, 2059, 2727 e 2729 c.c.) e processuali (artt. 115 e 116 c.p.c., art. 134 c.p.c., n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.) e – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento.

1.1 I danneggiati, invocando il diritto a maggior ristoro (Euro 36.291,71 il P.; Euro 9746,48 il B.), denunciano il malgoverno che il t.s.a.p. avrebbe fatto delle risultanze processuali, in particolare di stime peritali di parte e reperti fotografici in atti, nonchè di presunzioni e non contestazioni. A loro dire i danni subiti sarebbero immanenti e di per se stessi proiettati nel futuro, con riferimento alla vita media delle colture danneggiate e all’impossibilità di beneficiare dei relativi e futuri raccolti. Inoltre, quanto al rifacimento della rete di affossature di prima e seconda raccolta idrica, si trattava di danni non contestati e in ogni caso provati e agevolmente liquidabili sulla scorta delle relazioni peritali di parte, ingiustamente svalutate dal t.s.a.p., e dei poteri di equitativi del giudice d’appello.

1.2 Il motivo è inammissibile.

La sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate (Cass., Sez. U, n. 9100 del 2015; conf. Cass. n. 3554 del 2017). La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale. Si tratta, dunque, di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata. Nè è consentito il riesame funditus del merito della vertenza (Cass. n. 9760 del 2017), non operando le sezioni unite quale giudice di terza istanza (Cass., Sez. U, n. 14430 del 2017). E’ preclusa, infatti, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. U, n. 11708 del 2016), indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Nè vale il richiamo all’omesso o insufficiente esame delle perizie di parte poichè l’asserita lacunosità motivazionale esorbita dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5), (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014), nella specie neppure invocato, e le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive (Cass. n. 2063 del 2010) e non elementi di prova (Cass. n. 4760 del 1957), per cui il giudice di merito può disattenderle senza doverle scandagliare analiticamente (Cass. n. 20821 del 2006), bastando l’esternazione di convincimento contrario (Cass. n. 1088 del 1979).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di nome di diritto sostanziali (art. 1219 c.c., n. 1), processuali (art. 134 c.p.c., n. 4; art. 118 att. c.p.c.) e costituzionali (artt. 24, 111 Cost.), nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento.

2.1 I danneggiati, invocando maggior riconoscimento d’interessi e rivalutazione, contestano la sentenza d’appello in punto di modalità di calcolo e di decorrenza, avendo il t.s.a.p., tra l’altro, omesso ogni pronuncia in punto di qualificazione e quantificazione percentuale incorrendo “sia nella violazione delle norme di cui al motivo in commento, che in una viziata illogica, incongrua, erronea e contraddittoria motivazione”.

In particolare i ricorrenti censurano la sentenza d’appello laddove riconosce gli interessi al tasso legale, anzichè a un tasso superiore a quello legale e trascura che essi avrebbero dovuto decorrere dalla data dell’allagamento, quale automatica costituzione in mora in presenza di fatto illecito, oppure, in subordine, dalle diffide fatte dai danneggiati al consorzio danneggiante.

Infine i ricorrenti censurano la sentenza d’appello laddove opera un’assimilazione degli interessi compensativi a quelli legali, trascurando che i primi andrebbero calcolati, anche a un tasso diverso da quello legale, dalla data del fatto sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, cioè con riferimento ai singoli momenti in cui la predetta somma s’incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria e sino all’integrale soddisfo.

2.2 Il motivo va disatteso.

Il t.r.a.p., con decisione confermata in appello, condannò il consorzio a pagare a favore del P. e del B., oltre al risarcimento dei danni, la rivalutazione ISTAT dal deposito della relazione peritale (ottobre 2010), con gli interessi di legali dalla stessa data all’attualità calcolati sulla semisomma tra ciascuno dei suddetti importi risarcitori ed i corrispondenti importi come rivalutati, il tutto con gli ulteriori interessi legali sulle rispettive somme totali risultanti dal ridetto computo dal deposito della sentenza fino all’integrale soddisfo (v. sopra in narrativa, sub p. 1.2).

Il t.s.a.p, nel confermare la decisione, osserva che la stima del c.t.u. è stata fatta con riferimento alla data di deposito della relazione peritale; sicchè solo detta data rappresenta il discrimine per gli ulteriori accessori (rivalutazione e interessi) dovuti per reintegrare il patrimonio dei danneggiati.

2.3 Orbene, il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d’interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito ovvero sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass., Sez. U, n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014). Si è, inoltre, chiarito che, oltre alla rivalutazione, possono essere sì liquidati gli interessi compensativi, ma la determinazione non è automatica, nè presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607 del 2016). Successivamente, sull’importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., comma 1.

2.3 Nella specie i giudici di merito, una volta liquidati i risarcimenti dei danni all’attualità ovverosia come stimati dal c.t.u. all’epoca della relazione peritale, riconoscono – inoltre – la rivalutazione dal deposito della relazione peritale e dalla stessa data gli interessi compensativi sulla semisomma dei suddetti importi, oltre agli interessi legali sulle somme complessive risultanti con decorrenza dalla sentenza. Il che si pone in coerenza con la pluralità e alternatività dei criteri liquidativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, senza che i ricorrenti offrano alcun ulteriore apporto ermeneutico (Cass. Sez. U, n. 7155 del 2017), in disparte l’inestricabile sovrapposizione di profili processuali e sostanziali di censura (Cass., Sez. U, n. 9100 del 2015, cit.)

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto processuali (artt. 91, 92, 97, 100 e 112 c.p.c., art. 134 c.p.c., n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.) e costituzionali (artt. 24, 111 Cost.), relativamente alla parziale compensazione delle spese processuali disposta dal t.r.a.p..

3.1 Il motivo è inammissibile.

La parzialità dell’accoglimento meramente quantitativo realizza una sorta di soccombenza reciproca che è idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 26565 del 2016, n. 21684 del 2013). In tal caso il giudice di merito effettua una valutazione discrezionale, non arbitraria ma da fondarsi sul principio di causalità, che si sostanzia nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale una ideale compensazione tra essi (Cass. n. 3438 del 2016).

3.2 Nella specie il t.s.a.p., premessa la conformità della liquidazione del t.r.a.p. rispetto all’entità finale dell’accoglimento, afferma che la compensazione per un quarto delle spese di primo grado fosse giuridicamente corretta laddove essa si presentava, da un lato, inversamente proporzionale alla cospicua differenza della somma domandata rispetto a quella riconosciuta al P. e, dall’altro, direttamente proporzionale a quella riconosciuta al B.. Il che rende la pronunzia esente da vizi logici e giuridici, senza che, peraltro, i ricorrenti offrano alcun ulteriore apporto ermeneutico in punto di stretto diritto.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8; artt. 91, 92, 97, 100, 112 c.p.c., art. 134 c.p.c., n. 4; artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c.; artt. 24, 111 Cost.), nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento, relativamente alla mancata liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale.

4.1 Il motivo va disatteso.

Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande.

4.2 Tutto ciò comporta, riguardo al giudizio dinanzi al t.r.a.p., che la domanda aggiuntiva non è comunque ammessa sulla base del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 180, contenente disposizioni relative all’economia del processo ed all’ordinata della trattazione della causa (Cass., Sez. U, n. 19803 del 2008), laddove al primo comma prevede che “compiuta l’istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione” e al secondo comma stabilisce che “le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese”. E’ del tutto evidente che la pretesa ulteriore, pacificamente avanzata dai ricorrenti dinanzi al t.r.a.p. per la prima volta con la memoria ex art. 180 cit., introduca nel giudizio di merito temi nuovi d’indagine non ultimo quello della valutazione se, in relazione all’esito della lite, la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. n. 997 del 2010). Ne deriva che la denuncia di tardività da parte dei giudici di merito sia legittima, senza che i ricorrenti offrano alcun ulteriore apporto ermeneutico.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto (artt. 91, 92, 97, 99, 100, 112, 134 n. 4, 191, 194, 201 c.p.c.; artt. 75, 91, 118, 145, 146 disp. att. c.p.c.; artt. 24, 111 Cost.; R.D. n. 1775 del 1933, art. 180; artt. 2967, 2907, 2908 c.c.), nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento, relativamente alla mancata liquidazione delle spese di assistenza peritale in sede stragiudiziale, prima, e giudiziale, poi.

5.1 Il motivo va disatteso riguardo alle spese di assistenza peritale stragiudiziale per le stesse ragioni enunciate riguardo al quarto motivo sulle spese di assistenza legale stragiudiziale.

5.2 Quanto alle spese per l’assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.). Il che comporta, nella specie, che l’allegazione di tale nota alla memoria ex art. 180 cit. (che dinanzi al t.r.a.p. tiene luogo alla comparsa conclusionale) e il suo richiamo nell’udienza collegiale di discussione (del 2 dicembre 2011) rendono la richiesta di rifusione tempestiva, contrariamente all’assunto del t.s.a.p. la cui decisione, censurata sul punto specifico, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto (artt. 96, 100 c.p.c., art. 134 c.p.c., n. 4; artt. 24, 111 Cost.; R.D. n. 1775 del 1933, art. 180), nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento, per avere il giudice di merito ritenuto tardiva la relativa domanda in quanto formulata per la prima volta nella memoria conclusionale ai sensi dell’art. 180 cit..

6.1 Il motivo va disatteso richiamandosi le ragioni già enunciate, riguardo all’art. 180 cit., sul quarto motivo. Infatti la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all’oggetto e alle causae petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali), può essere formulata per la prima volta nell’udienza dove si precisano le conclusioni, ma non oltre, in quanto la parte istante è in grado al termine dell’istruttoria di valutarne la fondatezza delle responsabilità aggravata e di offrire al giudice di merito gli elementi per la quantificazione del danno subito (Cass. n. 15964 del 2009).

7. Pertanto, accolto parzialmente il quinto motivo nei termini sopra indicati sub p. 5.2 e rigettato il ricorso nel resto, la sentenza deve essere cassata in relazione all’unica censura accolta, con rinvio della causa dinanzi al t.s.a.p. che, in diversa composizione, dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie parzialmente il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza in relazione alla censura accolta; rinvia al tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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