Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1699 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17324-2005 proposto da:

I.F.A. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE SRL IN Liquidazione Coatta

Amministrativa, in persona del Commissario liquidatore e suo legale

rappresentante pro tempore Dott. Prof. S.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo

studio dell’avvocato MOSCATI ENRICO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE ITALIANA (già Banca Popolare di LODI cfr. doc. n. 1)

soc. coop. a r.l., in persona del Responsabile del servizio legale

dott. C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDI GIUSEPPE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 785/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3^ Civile, emessa il 3/10/2003, depositata il 17/05/2004;

R.G.N. 449/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ENRICO MOSCATI;

udito l’Avvocato Manuela SOLIGO per delega avv. Giuseppe LOMBARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.12.96 la IFA Finanziaria di Partecipazione s.r.l. in l.c.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria la Banca Popolare di Lodi per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 3.492.448.258 a titolo di risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi, dall’11.12.87 al saldo.

Esponeva l’Ifa che nel dicembre 1989 essa era stata posta in l.c.a. e che nel corso delle verifiche effettuate dall’allora commissario liquidatore erano emerse gravissime irregolarità a carico dei suoi amministratori, consistite in particolare nel far figurare come regolarmente versati nelle case sociali aumenti di capitale precedentemente deliberati ma di fatto mai attuati e realizzate attraverso operazioni bancarie meramente apparenti con la consapevole partecipazione dei funzionari di banca ad esse preposti; che una di queste operazioni, per cui è causa, era consistita nel versamento in data 11.12.87, da parte dei suoi amministratori, di due assegni tratti dall’Ifa a favore di se stessa sul c/c a sè intestato, con conseguente accredito della somma suddetta e contestuale addebito di pari importo; che la relativa ricevuta di versamento emessa da BPL era stata poi utilizzata dagli amministratori per certificare l’avvenuta sottoscrizione, da parte di tale Ca.Ma.Lu., sino a concorrenza di L. 3.500.000.000 dell’aumento di capitale sociale Deliberato il 13.4.87; che da detta surrettizia operazione i creditori dell’Ifa avevano subito un danno, corrispondente alla somma apparentemente versata nelle casse sociali, del quale dovevano rispondere tutti coloro che erano concorsi a cagionarlo, compresa la banca convenuta che si era prestata a quella falsa operazione.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, in subordine, per infondatezza della stessa: esponeva anche che l’operazione posta in essere dai suoi dipendenti era regolare, essendosi essi limitati ad accettare il versamento in conto degli assegni che l’Ifa aveva presentato dopo averli emessi all’ordine di se medesima, ai sensi della L.A. n. 1736 del 1933, art. 6.

Il Tribunale adito rigettava la domanda.

Interposto appello da parte dell’Ifa e costituitasi la banca, che resisteva al gravame, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 17.5.04, respingeva l’appello.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ifa, con tre motivi, mentre la Banca Popolare Italiana (già Banca Popolare di Lodi) ha resistito al gravame con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 6, comma 1 in riferimento all’art. 19 N.b.u., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, per avere la sentenza impugnata ritenuto la regolarità e liceità dell’operazione posta in esse dagli amministratori dell’Ifa e negato la sussistenza di un obbligo, da parte della banca trattaria, di rifiutare un’operazione siffatta.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1176, 1218, 1710, 1852 e 1856 c.c., nonchè degli artt. 2946 e 2938 c.c. in riferimento agli artt. 99 e 112 c.p.c. la nullità della sentenza o del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la sentenza impugnata erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della banca della operazione de qua.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2043 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la sentenza gravata escluso senza alcuna giustificazione l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della banca.

1. Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in quanto notificato al procuratore domiciliatario, anzichè alla parte personalmente, dopo che era trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Tale eccezione non ha il minimo fondamento.

Ed invero, la notificazione del ricorso alla Banca Popolare di Lodi, avvenuta in data 29.6.05 presso il procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, mentre il deposito della medesima risale al 17.5.04, deve considerarsi eseguita ritualmente sia entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (“… un anno dalla pubblicazione della sentenza”) che nel luogo indicato dall’art. 330 c.p.c., comma 1 (“altrimenti si notifica presso il procuratore costituito …”), essendo pacifico che il suddetto termine annuale deve essere calcolato in concreto tenendo conto del periodo di sospensione feriale (giorni 46 dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno), e ciò non solo ai fini della tempestività o meno del gravame, ma anche ai fini della permanenza della domiciliazione della parte presso il procuratore costituito nel giudizio d’appello (v. S.U. n. 12593 del 20.12.1993).

2. Passando ora all’esame dei motivi di censura, si rileva che i tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

2.1. Ed invero, la Corte di merito ha correttamente spiegato, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici o errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere il motivo d’appello, con cui si denunciavano l’irregolarità e l’illiceità dell’operazione bancaria per cui è causa ed in particolare il mancato assolvimento, da parte della banca trattaria, al suo preciso dovere di rifiutare un versamento costituito da due assegni tratti sullo stesso conto corrente del traente al solo scopo di creare in modo apparente una disponibilità solo fittizia.

La sentenza impugnata ha giustamente evidenziato, infatti, richiamandosi al chiaro disposto dell’art. 6, comma 1, L.A. (“L’assegno bancario può essere all’ordine dello stesso traente”), che il solo controllo cui sia tenuta la banca trattaria al momento del versamento di un assegno è quello limitato agli aspetti di regolarità formale del titolo e di legittimazione cartolare del portatore.

Se è vero poi che normalmente la funzione propria di un assegno tratto sul conto corrente dello stesso traente è quella di consentire il prelievo di fondi sul conto stesso oppure la sua girata a favore di terzi, ciò non esclude a priori altre utilizzazioni (come quella per cui è causa) sempre che si traduca in un’operazione che presenti i caratteri della regolarità formale.

Ne consegue che, non risultando nel caso di specie che gli assegni in questione presentassero una qualsiasi irregolarità di tipo formale, la quale potesse essere legittimamente contestata dal dipendente della banca cui gli stessi erano stati presentati, non si ravvisa ragione alcuna perchè il versamento di detti assegni dovesse essere rifiutato, ai sensi del richiamato art. 19 delle Norme Bancarie Uniformi.

Tale disposizione attribuisce alla banca la facoltà di assumere o meno gli incarichi del correntista, ma è evidente che essa si riferisce solo a quegli incarichi che non rientrano nell’ambito delle consuete operazioni bancarie e comunque esulano dai normali servizi di cassa, per cui la registrazione di un ordine che sia impartito dal correntista mediante assegno bancario si sottrae per sua natura alla discrezionalità sancita dal citato art. 19 delle N.B.U..

Del resto, hanno giustamente rilevato i giudici di appello come non si possa pretendere dal funzionario della banca trattaria un controllo più penetrante di quello meramente formale e cartolare, che comporterebbe un approfondimento, difficilmente praticabile, delle più recondite intenzioni del traente ovvero una valutazione sulla convenienza ed opportunità dell’operazione bancaria attuata, che per loro natura esulano certamente dai doveri e poteri della banca stessa.

Ma c’è di più.

Ha rilevato, infatti, giustamente la Corte di merito che l’asserita correità dei dipendenti della banca nella bancarotta fraudolenta perpretata dagli amministratori dell’Ifa, per essere i medesimi a conoscenza dell’uso fraudolento che detti amministratori avrebbero fatto della ricevuta rilasciata dalla banca per il versamento dei due assegni, avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita prova, che non è stata affatto fornita dall’odierna ricorrente, neppure sotto il profilo più riduttivo della consapevolezza, da parte dei suddetti dipendenti, del fatto illecito posto in essere da quegli amministratori.

2.2. Nè sussiste alcuna intrinseca contraddizione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendosi l’esistenza di una operazione bancaria puramente fittizia, volta soltanto a procurarsi una ricevuta di versamento genuina, che non rispecchiava peraltro alcun incremento effettivo del conto corrente, si conclude tuttavia per la regolarità formale dell’operazione stessa e per la sottrazione della medesima ad un più penetrante controllo di merito da parte della banca.

Le due affermazioni, infatti, sono perfettamente compatibili sul piano logico-giuridico, e tale compatibilità risalta ancor più alla luce della considerazione fatta in precedenza, secondo cui non è stata fornita in corso di causa la prova della compartecipazione, dolosa o colposa, del personale della banca all’illecito compiuto dagli amministratori dell’Ifa.

2.3. Una volta escluso il carattere irregolare dell’operazione de qua ed una volta escluso che sia stata fornita alcuna dimostrazione della collusione intercorsa tra la banca trattaria e gli amministratori dell’Ifa, ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente escluso che nella specie possa configurarsi in alcun modo la responsabilità contrattuale della banca stessa.

3. Le stesse considerazioni sopra esposte, circa la regolarità formale dell’operazione bancaria e la mancanza di prove in ordine ad un comportamento illecito o comunque scorretto o negligente del personale dipendente della banca, implicano che debba disattendersi anche l’ulteriore censura relativa alla sentenza impugnata, nella parte in cui si è ritenuta l’insussistenza di una responsabilità extracontrattuale della banca, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Nè può sostenersi che sul punto la sentenza impugnata non abbia fornito una congrua motivazione, avendo la Corte di merito fatto espresso riferimento a tutte le argomentazioni esposte in precedenza circa la regolarità formale del versamento degli assegni, la mancanza di un potere e di un dovere di controllo, da parte della banca, sul merito e le finalità di tale versamento ed infine il difetto di prove circa la collusione tra dipendenti della banca ed amministratori dell’Ifa.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolare natura delle questioni dibattute, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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