Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1699 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1699 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GIORDANO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10817/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappreserta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
Milior S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
Marco Miliotti, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cordeiro
Guerra del Foro di Firenze, con domicilio eletto in Roma, Via E. Denza
n. 20, presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa;

controricorrente

avverso la sentenza n. 157/17/12 della Commissione F – ibutaria
Regionale della Toscana, depositata il 17/10/2012.

Data pubblicazione: 24/01/2018

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017
dal Consigliere Luigi Giordano;
Udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato dc Id. Pietro
Garofali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la parte controricorrente, l’Avvocato :rancesco

chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale
dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del r corso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 157/17/12, depositata il 17 ottobra 2012 e
non notificata, la Commissione tributaria regiona e della Tescana ha
rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti
della società Milior S.p.a. avverso la sentenza n. 12/03/2911 della
Commissione tributaria provinciale di Prato, com)ensando
integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello ha rilevato che la controversia r guardava
l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale, al f ne della
determinazione delle imposte di registro e catastale nonc -ié delle
sanzioni dovute, era stato determinato il maggior valo – e di un
immobile industriale venduto in data 29 giugno 2007 dal a società
contribuente.
La CTR ha ritenuto infondate le doglianze

fi lanziario,

rilevando che:
– l’Agenzia delle entrate aveva determinato “il valore dn modo
largamente presuntivo”,

perché non aveva potuto effettuare un

sopralluogo all’interno dell’edificio;

l’immobile, censito come fabbrcato industriale, avrebbe

conservato la destinazione attuale a centrale telefonica, p ?rché per
un cambiamento sarebbero state necessarie radicali trasforrr azioni;

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Navarrini, per delega dell’Avv. Roberto Cordeiro Guerra, che ha

- sebbene l’immobile fosse locato per la durata di 14 a mi ad un
canone annuo di C 66.346,52 oltre Iva, la sua cessione per l’importo
di C 868.000,00 non costituirebbe un’operazione antiecon:rnica, in
quanto la società venditrice, cedendo il bene, aveva ottenuto
immediatamente lo stesso capitale che avrebbe incassato in 14 anni e

– che la circostanza che il bene sia stato venduto dal a società
Milior S.p.a. nel 2007 allo stesso prezzo di acquisto del 1005 non
giustificava l’accertamento di maggior valore dell’Agenzia )erché “il
prezzo della vendita finale è certamente superiore a quello •fichiarato
da Milior S.p.a. ma comunque largamente inferiore al valore preteso
dall’Ufficio”;

che la notevole differenza tra il valore dichiar Ito dalla

contribuente (C 868.000,00) e quello oggetto dell’E VViSO di
accertamento (C 3.390.000,00)

“costituisce preciso elemento

sintomatico dell’infondatezza dell’accertamento, perché fa supporre
che il valore della centrale telefonica sul mercato immobiliaie sia ben
lontano da quello preteso dall’Agenzia delle entrate”.
2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle eltrate ha
proposto ricorso per cassazione, notificato il

17 aprile 2013 ed

affidato a quattro motivi.
3. La società Milior S.p.a. ha resistito con contro. -icorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE:
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle eli:rate ha
denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 ( cd. proc.
civ. – l’omessa e/o contraddittoria motivazione cftca fatti controversi
e decisivi per il giudizio. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe
ignorato gli elementi di valutazione costituiti dalla stima dell’Agenzia
del territorio, dai valori espressi dall’OMI e dalla destina; ione non
marginale dell’uso ufficio e, soprattutto non avrebb , tenuto
debitamente conto del “fatto (determinante) che la Milior ne’ 2005 ha

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che aveva potuto subito destinare ad altre operazioni econoniche;

acquistato l’immobile per C 868.000,000 e lo ha rivenduto due anni
più tardi allo stesso prezzo alla Banca Italease, la quale lo hé’ rivenuto
per C 1.219.000,00”.
2. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza della CTR ha omesso di considerare gli elei -nenti di

dell’Agenzia del territorio e i valori determinati dall’OMI n priché, in
particolare, il dato obiettivo rappresentato dal fatto che, mentre la
contribuente, che ha acquistato il bene nel 2005, lo avrebbe
rivenduto nel 2007 allo stesso prezzo di acquisito, la successiva
acquirente, a sua volta, lo ha rivenduto ad un istituto di crecito ad un
prezzo notevolmente più alto. Queste omissioni, peraltro, riccrrono in
una motivazione in cui è stata rilevata l’incongruità del prezzo di
vendita indicato dalla società contribuente in quanto la CTR ha
affermato che “il prezzo della vendita finale è certamente superiore a
quello dichiarato da Milior S.p.a. ma comunque largamente inferiore
al valore preteso dall’Ufficio”.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle el :rate ha
denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 coi. proc.
civ. – l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi
e decisivi per il giudizio, perché la CTR, affermando che il bene era
utilizzabile solo per lo svolgimento dell’attività industriale, non ha
tenuto conto della circostanza, evidenziata con l’appello, secondo cui
il contratto di vendita prevedeva anche l’utilizzo ad uso ufficiP.
4. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La sentenza della CTR non ha considerato la circostarza che il
contratto di vendita prevedeva anche l’utilizzo deli’immobi e ad uso
ufficio, limitandosi ad affermare sul punto che la possibi ità di un
impiego dell’edificio per allocare uffici avrebbe comportato una
trasformazione radicale e, comunque, avrebbe avuto in rilievo
marginale, senza considerare l’incidenza di questa ulteriore

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valutazione indicati dall’Agenzia ricorrente e, specificamente, la stima

destinazione d’uso, comunque contemplata nel contratto di cessione,
sul valore di vendita del bene.
5. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate ha
lamentato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.
civ. – l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi

dell’impossibilità di effettuare il sopralluogo, la determina a;one del
valore del bene è avvenuta in modo largamente presuntivo, ha
omesso di considerare gli innumerevoli rilievi descritti in primo grado
e ribaditi con l’appello, costituiti dalla valutazione delle caratteristiche
dell’immobile, dei valori OMI, della zona di ubicazione e della sua
consistenza esterna, tutti elementi presi invece in considerazione
dall’Agenzia del territorio, organo tecnico che ha dichiarato non
congruo il valore dichiarato dalle parti.
6. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La sentenza della CTR ha definito

“largamente presuntivo”

l’accertamento di maggior valore compiuto dall’Agenzia delle entrate,
perché i funzionari preposti non avevano potuto effet:uare un
sopralluogo all’interno dell’edificio trovato chiuso.
Il mancato accesso all’interno dell’edificio, a fronte della
valutazione di altri elementi documentali da cui risultino le d rnensioni
del manufatto, la sua destinazione d’uso e la sua attuale locazione
per finalità industriali, non vale ad inficiare l’accertamento d maggior
valore, rendendolo

“largamente presuntivo”,

come ir vece ha

sostenuto la CTR. La decisione di quest’ultima, invece, non ha
considerato le caratteristiche dell’immobile, i valori OMI, h zona di
ubicazione, la sua consistenza esterna, tutti dat significat vi per la
determinazione del valore del bene. Il sopralluogo esterno, del resto,
ha permesso di appurare l’ubicazione e la conformazione dell’edificio,
elementi utili per la stima e, difatti, valutati dall’Age rzia per
l’accertamento del maggior valore.

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e decisivi per il giudizio, in quanto la CTR, affermando che, a causa

7. Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia delle e itrate ha
denunciato la violazione degli artt. 2 e 35, comrna 3, del l. Igs. n.
546 del 1992 e dell’art. 112 e 277 cod. proc, civ. in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto la sentenza di
appello, pur riconoscendo aspetti di ambiguità nelle operaz oni poste

dall’impiego dell’espressione

“residuando peraltro nkirgini di

incertezza riguardo al valore dichiarato dalla contribuent(2, questa
Commissione ritiene equa la compensazione delle spese” — non ha
proceduto ad alcuna rettifica del valore dichiarato, perve lendo ad
una diversa determinazione del maggior valore dell’immobile e
quantificando la pretesa erariale entro i limiti della domanda di parte.
8. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come è già stato illustrato, la CTR ha reputato il prEzzo della
vendita certamente superiore a quello dichiarato da Milior S.p.a.,
aggiungendo, però, di ritenere che sia stato largamente irferiore al
valore preteso dall’Ufficio finanziario. In una simile situazione, il
giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla rettifica cel valore
dichiarato, pervenendo ad una diversa determinazione de maggior
valore dell’immobile in forza degli elementi desumibili dagli atti e sui
quali era avvenuto il contraddittorio tra le parti. In tal modo, avrebbe
dovuto quantificare la pretesa erariale entro i limiti della dcmanda di
parte.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, infatti, dalla
natura del processo tributario – il quale non è anneverabile tra quelli
di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impu ;nazionemerito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica
dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione merito
sostitutiva sia della dichiarazione resa dai contribm , nte che
dell’accertamento dell’ufficio – discende che, ove il giudice t – ibutario
ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia

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in essere dalla Milior S.p.a. – come traspare, in piirticolare,

per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei
presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto
tributario), ma di carattere sostanziale, detto giudice non può
limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito
la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva,
eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle

Sez. V, n. 24611 del 19/11/2014).
9. All’accoglimento dei motivi di ricorso consegue che la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che
statuirà sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione – alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre
2017

domande di parte (Cass., Sez. V, n. 6918 del 20/03/2013; Cass.,

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