Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1699 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12241-2015 proposto da:

D.N.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

rappresentato difeso dall’avvocato GIOVANNI NUCIFERO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7416/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/11/2014 R.G.N. 2734/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato NUCIFERO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 21.10.2014 rigettava la domanda D.N.C. diretta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dall’Agenzia delle Entrate il (OMISSIS). La Corte di appello di Napoli con sentenza del 24.11.2014 rigettava l’appello del D.N.: la Corte territoriale osservava che l’unica questione sollevata in appello era quella relativa alla pretesa tardività della contestazione ricevuta in data 1.6.2010 per violazione del termine di 40 gg. previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2011,. art. 55 bis, comma 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 55 bis, comma 4. La Corte osservava che era circostanza pacifica che l’Agenzia delle Entrate avesse appreso dell’esistenza di un procedimento penale a carico del D.N. soltanto attraverso la motivazione della sentenza 254/07 del Tribunale penale di Casoria con la quale il detto D.N. era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per reati commessi nell’esercizio di funzioni di dipendente dell’Agenzia. L’Agenzia aveva richiesto alla Procura di Napoli di conoscere lo stato del procedimento onde procedere agli adempimenti disciplinari e solo il 2.7.2009 era stato comunicato che il procedimento era divenuto definitivo con richiesta di archiviazione per prescrizione; copia del provvedimento di archiviazione era pervenuta solo il 26.3.2010. Il 14.4.2010 l’Agenzia, rilevato che nella richiesta di archiviazione venivano menzionate condotte di corruzione operate da parte dell’attuale ricorrente, chiedeva di avere accesso al fascicolo penale onde estrarne copia, il che avveniva in data 27.4.2010 e il 1.6.2010 veniva effettuata la contestazione. Quindi, osservava la Corte, poichè l’Agenzia solo il 27.4.2010 aveva potuto avere la piena conoscenza delle condotte poste in essere dal lavoratore (che solo sommariamente erano state esaminate nella richiesta di archiviazione e nel provvedimento conforme del GIP) la contestazione non appariva tardiva. Nel valutare l’immediatezza della contestazione occorreva avere presente anche l’interesse dell’Amministrazione ad acquisire tutti i dati pertinenti della situazione come da giurisprudenza di legittimità; nel caso in esame vi era stato solo un decreto di archiviazione da cui l’evidente interesse per il datore di lavoro pubblico all’acquisizione (ed alla conseguente ponderata valutazione) anche degli atti processuali.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il D.N. con un motivo; il controricorso dell’agenzia delle Entrate risulta notificato non tempestivamente.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con l’unico motivo proposto si allega l’omessa pronuncia su un punto determinante della controversia; nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, con il quale si ripropone l’eccezione di tardività della contestazione per superamento del termine di cui al citato art. 55 in quanto, già il 26.3.2010, l’Agenzia aveva ricevuto copia del decreto di archiviazione, di cui peraltro aveva già ricevuto notizia il 2.7.2009 chiedendo le copie del fascicolo solo in data 30.11.2009, e con il quale si allega che la Corte di appello aveva confuso la contestazione, da effettuarsi nel rispetto del principio di immediatezza, con la valutazione e conclusione del procedimento che poteva anche essere oggetto di sospensione;

ritenuto che il termine di contestazione di 40 gg. di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, non può che decorrere dal momento in cui l’Amministrazione è in grado di formulare un addebito disciplinare sulla base di una piena consapevolezza dei fatti e che la Corte di appello ha evidenziato come, nel caso in esame, fosse in corso un procedimento penale conclusosi con un decreto di archiviazione per prescrizione dal quale i fatti non emergevano pienamente si che appariva necessario acquisire copia degli atti del procedimento;

ritenuto che solo con la comunicazione di tali copie l’Amministrazione aveva potuto formulare una idonea contestazione e che la stessa è avvenuta (come risulta ex actis) nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 citato (cfr. Cass. 11594 – 16900 – 17304 del 2016);

rilevato che la tesi di parte ricorrente per cui l’Agenzia avrebbe dovuto immediatamente contestare gli addebiti e poi sospendere il procedimento appare illogica ed irrazionale e contraria alla ratio ed alla lettera della norma posto che la contestazione presuppone una piena conoscenza dei fatti, che nel caso di specie è avvenuta solo in base all’invio degli atti processuali e che non era possibile sulla base del solo decreto di archiviazione basato sulla prescrizione dei reati;

ritenuto che la sentenza impugnata ha esaminato già specificamente le varie scansioni temporali del procedimento che poi ha portato alla contestazione evidenziando come non vi sia stata alcuna colpevole inerzia da parte del datore di lavoro e che si tratta di un accertamento di fatto già espletato e come tale non sindacabile in questa sede, soprattutto alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014);

che pertanto il ricorso va rigettato e che non si devono liquidare spese in favore di controparte posto che il controricorso è stato notificato tardivamente e l’Avvocatura non ha partecipato alla discussione;

rilevato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis;

PQM

La Corte: rigetta il ricorso. Nulla spese.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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