Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16989 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 16/06/2021), n.16989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13968/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Società Funivia Arabba Marmolada Sofma S.p.A., con sede in (OMISSIS)

(BL), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avvocati Maurizio Paniz, Domenico Sagui Pascalin e Maria

Antonelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma, in piazza Gondar n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1895/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con dichiarazione DOCFA del 16/9/2011 la società Funivia Arabba Marmolada Sofma S.p.A. (d’ora in poi, anche solo “la società” o anche “la società contro ricorrentè) propose il classamento in categoria E/1 della unità immobiliare costituente la cabina di controllo della stazione a monte della seggiovia di collegamento delle località (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS).

L’Ufficio del Territorio di Belluno, con avviso di accertamento (OMISSIS), attribuì al detto immobile la categoria catastale D/8.

Insorse la società dinanzi alla CTP di Belluno, sostenendo che gli impianti di risalita rientrano nella nozione di “servizio di trasporto pubblico”, e che quindi era corretto il classamento operato da essa, con riferimento all’immobile in questione, nella categoria E/1.

La CTP accolse il ricorso della società, con una sentenza confermata dalla CTR.

Avverso quest’ultima, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 e del loro combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia ha dedotto che è da escludere la attribuzione della categoria E/1 a seggiovie, funivie e mezzi similari, qualificabili esclusivamente come impianti di risalita, connessi alle attività turistiche o alla pratica dello sport, con evidente vocazione commerciale o industriale.

Secondo l’Agenzia ricorrente, non sarebbe revocabile in dubbio che il funzionamento dei detti impianti sia stagionale, limitato “quasi esclusivamente” al periodo invernale ed alla presenza della neve, e tali caratteristiche li renderebbero incompatibili con la nozione di “servizio pubblico di trasporto”.

Sostiene l’Agenzia che il servizio di trasporto svolto a mezzo di seggiovia sarebbe gestito e svolto per meri scopi imprenditoriali e non per pubblica utilità, e non sarebbe equiparabile ad un servizio pubblico essenziale quale è, ad esempio, quello di un trasporto ferroviario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia ricorrente si duole che la CTR abbia qualificato l’immobile strumentale all’esercizio di una funivia come “stazione di trasporto terrestre”.

Secondo l’Agenzia, tale qualificazione è errata, in quanto l’impianto di risalita sarebbe destinato ad una specifica e ristretta categoria di persone che l’utilizzano per scopi ludici o sportivi o meramente ricreativi, ed in quanto tale impianto non sarebbe in funzione tutto l’anno. L’immobile da accatastare, dunque, non sarebbe funzionale all’esercizio di un pubblico servizio, e dunque non potrebbe essere qualificato come “stazione di trasporto terrestre” ai fini dell’inclusione nella categoria catastale proposta dalla società contribuente.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa motivazione su fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, l’Agenzia ricorrente si duole che in maniera del tutto apodittica la CTR abbia qualificato l’immobile in questione come “stazione di trasporto terrestre”.

4. I primi due motivi sono fondati, con assorbimento del terzo.

4.1. E’ orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte che per “stazioni di trasporto terrestre” debbono intendersi gli immobili destinati all’esercizio di un servizio pubblico di trasporto. Con riferimento agli immobili funzionali all’esercizio degli impianti sciistici (seggiovie, sciovie ed impianti a fune, in generale), si deve distinguere a seconda che tali impianti servano quali mezzi di trasporto a vantaggio dell’intera collettività per soddisfare esigenze di mobilità generale, o invece siano ad esclusivo servizio di soggetti che intendano praticare sport invernali in alta quota, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, essi sarebbero semplicemente degli impianti sportivi gestiti da imprenditori privati, che perseguono esclusivamente un fine di lucro, non esercenti un servizio pubblico di trasporto (ex coeteris, Cass., sez. 5, n. 5070/2019).

4.2. Si deve rilevare, a tal proposito, che la Commissione Europea, con la Comunicazione 2002/C 172/02, anche se con riferimento agli aiuti di Stato, ha distinto tra impianti a fune destinati al trasporto di persone e merci a fini di collegamento urbano, che rispondono a esigenze di mobilità generale, e impianti di risalita destinati alla pratica di sport invernali in stazioni turistiche.

Ai fini della distinzione tra le due categorie di impianti rilevano vari indici, come l’ubicazione degli stessi, gli orari di funzionamento e il numero degli utenti. In ogni caso, per la Commissione gli impianti a fune finalizzati ad un’attività sportiva non forniscono un servizio di interesse economico generale, in quanto non soddisfano alcuna esigenza fondamentale per la popolazione, essendo piuttosto finalizzati a generare profitti tramite l’attività sportiva, tanto che le stesse tariffe richieste agli utenti per l’utilizzazione del servizio depongono per il suo carattere non essenziale.

Ne consegue che, ancorchè sia di principio rimesso agli Stati membri stabilire quali servizi siano di interesse economico generale, la nozione non può estendersi ai servizi che presentano carattere eminentemente commerciale e che non rispondono ad esigenze generali e fondamentali.

4.3. Nè ha rilievo dirimente, al fine di qualificare gli impianti di risalita come funzionali all’esercizio di un servizio pubblico di trasporto, la circostanza che la loro installazione e l’attività economica conseguente siano soggette a provvedimenti autorizzatori o concessori da parte di enti pubblici, se non risulti con sufficiente chiarezza che tali provvedimenti amministrativi implicano la volontà dell’amministrazione pubblica di istituire un servizio pubblico, ritenuto di interesse generale per la collettività insistente su quel territorio, consistente nella costruzione e nella messa in esercizio di un impianto sciistico per esigenze pubbliche di sviluppo del turismo e dell’economia locale (Corte Cost., n. 103 del 2020).

Quei provvedimenti amministrativi (autorizzazioni e concessioni), infatti, di per sè considerati, possono anche essere semplicemente tesi a tutelare gli interessi pubblici coinvolti nella costruzione e nell’esercizio degli impianti in parola, quali l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

4.4. Orbene, la CTR del Veneto, ritenendo, senza operare alcuna distinzione tra impianti a fune rientranti nella descritta nozione di pubblico servizio e impianti a fune destinati a finalità esclusivamente commerciali, che l’immobile da accatastare fosse una “stazione di trasporto”, ed affermando l’irrilevanza, ai fini dell’accatastamento, che gli impianti di risalita integrino o meno un servizio pubblico di trasporto, si pone in contrasto con il qui ripercorso orientamento consolidato di questa Corte in tema di qualificabilità in termini di servizio pubblico di trasporto degli impianti a fune come quello per cui è causa.

4.5. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata affinchè il giudice del rinvio, in diversa composizione, accerti se l’immobile del cui accatastamento si tratta sia servente rispetto ad un impianto rientrante nella nozione di servizio pubblico di trasporto secondo i criteri enunciati supra sub 4.2., oppure sia semplicemente servente ad un impianto sportivo di risalita.

4.6. In sede di rinvio saranno anche liquidate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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