Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16989 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10545-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE APRILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2624/2016 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2624/2016 della Commissione Regionale della Puglia, emessa il 29 settembre 2016, che, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la sentenza n. 643/13 della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso di P.S. avverso l’avviso di accertamento di nuovi estimi catastali, relativi a due unità immobiliari di proprietà della stessa site in (OMISSIS).

Avverso la sentenza della CTR sopra indicata, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, avendo la sentenza impugnata erroneamente omesso di disporre la sospensione del processo, in considerazione della pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità

immobiliari ubicate nelle microzone (OMISSIS) del territorio comunale di Lecce, per le quali era stato rilevato lo scostamento significativo.

Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – in quanto non sarebbe necessario indicare nell’atto di classamento specifiche caratteristiche dell’immobile – e della L. n. 212 del 2000, art. 7 – laddove intende l’avviso carente di motivazione pur se lo stesso richiama nella parte motiva il contenuto generale, il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale nonchè le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato.

Entrambi i motivi sono infondati.

Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata in ordine ad entrambi i punti controversi qui dedotti sicchè si è venuta a consolidare una giurisprudenza che questo collegio condivide.

In ordine alla censura relativa alla mancata sospensione del processo per la coesistenza del processo relativo alla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali, si è già osservato che, essendo stata pubblicata la sentenza qui impugnata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, quando non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017), essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che non obbliga il giudice a procedere alla sospensione. Peraltro, l’art. 39, comma 1 bis – aggiunto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – (“La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al procedimento attivato avanti al Consiglio di Stato (Cass. n. 29988/19; n. 28844/19; n. 2883/19; n. 28774/19).

In ordine al secondo motivo è già stato detto che “Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè all’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6- 5, n. 3156 del 17/02/2015). La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione. Questa Corte, peraltro, dando seguito all’orientamento consolidatosi, ha poi affermato il seguente principio di diritto in tema di motivazione: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.” (Cass. n. 19810 del 7/5/2019). Alla luce dei puntuali principi dettati dalla Corte di legittimità è di tutta evidenza che la motivazione dell’avviso qui impugnato, di rideterminazione degli estimi catastali, non soddisfa i parametri della motivazione come dianzi precisati e che sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.

Va, comunque, rilevato che questa Corte si è già pronunciata ripetutamente in ordine ad analoghe controversie relative alla revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone (OMISSIS) del Comune di Lecce (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16629 e 16631, depositate il 25 giugno 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17408, 17409, 17410, 17411, 17412 e 17413, depositate il 3 luglio 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17203, 17204, 17205,17206, 17207 e 17221, depositate il 2 luglio 2018) venendosi a consolidare la giurisprudenza su richiamata alla quale questo collegio intende dare continuità.

Il ricorso va pertanto rigettato. Il consolidarsi nel tempo della giurisprudenza di settore induce a compensare le spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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