Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16989 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16989 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 28686-2010 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2013
1875

contro

PROIA FRANCO, NARDONE CESARE, PIANO DEL BALZO
CRISTOFORO, SANTINI ALFIO, ZITTI VALENTINA, QUACECI
MARIA LUISA, ROSSI FRANCA, TREMI PROIETTI FLORIANA,

Data pubblicazione: 09/07/2013

DE CASTRO MAURIZIA, SOSJA FAUSTA, ALBERO MANUELA,
• tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NOMENTANA 299, presso lo studio dell’avvocato LETTI
LORENZO, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

nonchè contro

VITRANO GIROLAMA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4372/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2010 R.G.N.
2673/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato LETTI LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Quaceci Maria Luisa, Vitrano Girolama, Proia Franco, Nardone
Cesare, Albero Manuela, Soscia Fausta, Piano del Balzo Cristoforo,

Santini Alfio, Tremi Proietti Floriana, De Castro Maurizia, Zitti
Valentina e Rossi Franca, dipendenti del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti provenienti dall’ex Ministero dei Lavori
Pubblici, convennero in giudizio la parte datoriale pubblica,
deducendo di percepire un’indennità di amministrazione inferiore a
quella di cui godevano altri dipendenti, svolgenti le loro stesse
mansioni, che provenivano da altre amministrazioni (Ministero dei
Trasporti – Dipartimento della Motorizzazione Civile) e chiedendo che
fosse loro riconosciuto il diritto alla parità retributiva; radicatosi il
contraddittorio, l’adito Tribunale di Roma respinse la domanda.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11.5 – 26.8.2010,
accolse il gravame proposto dai lavoratori, dichiarando il loro diritto a
percepire, a far tempo dal 26.3.2001, l’indennità di amministrazione
in misura pari a quella goduta in pari data dagli ex dipendenti della
Motorizzazione Civile confluiti nel Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
A sostegno del decisum, la Corte territoriale ritenne che:

in prime cure il Ministero non aveva eccepito una qualche

differenza mansionistica che giustificasse la denunciata diversità di
trattamento;

era pacifica, anche dopo la stipula del CCNL 2003-2005, la

differenza retributiva in questione, non avendo le parti collettive

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proceduto a quella omogeneizzazione dell’indennità in parola che
l’art. 9 dpr n. 177/01 aveva disposto dovesse essere avviata;

tale differenza retributiva e il lungo lasso di tempo trascorso

del dl.vo n. 165/01;

non poteva tutelarsi un fenomeno che si era trascinato in un

lungo periodo (circa dieci anni) e, pur essendo comprensibile
l’iniziale diversità nella complessiva considerazione dei molteplici
interessi in campo, con il protrarsi della situazione tale diversità
aveva assunto “la veste di forte illegittimità”.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ha proposto ricorso per cassazione
fondato su due motivi.
Gli intimati Quaceci Maria Luisa, Proia Franco, Nardone Cesare,
Albero Manuela, Soscia Fausta, Piano del Balzo Cristoforo, Santini
Alfio, Tremi Proietti Floriana, De Castro Maurizia, Zitti Valentina e
Rossi Franca hanno resistito con controricorso, illustrato con
memoria.
L’intimata Vitrano Girolama non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 9,
comma 5, dpr n. 177/01; 45 dl.vo 165/01, anche in combinato
disposto con l’art. 4 dl.vo n. 300/99, denunciando l’erroneo
riconoscimento della violazione del principio di parità di trattamento
contrattuale, posto che l’art. 45 dl.vo n. 165/01 si riferisce soltanto

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contrastava con la regola di parità di trattamento imposta dall’art. 45

del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione e della
dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici, ha
stabilito, al comma 5, che “Con le modalità di cui all’articolo 45 del

orno geneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al
personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi’.
Stante il richiamo all’art. 45 dl.vo n. 29/93, l’avvio del processo di
omogeneizzazione è stato quindi demandato alla contrattazione
collettiva, che vi ha dato effettivamente corso, tanto che, come
dedotto dal Ministero ricorrente, il trattamento in questione è stato
definitivamente equiparato in forza di quanto previsto dal CCNL 2006
– 2009.
Peraltro le parti collettive, nel dar corso nel tempo a tale
omogeneizzazione, non potevano prescindere dalle risorse
economiche rese in concreto disponibili a tal fine dalla finanza
pubblica, come espressamente riconosciuto nella dichiarazione
congiunta n. 5 contenuta nel CCNL 2002 – 2005, secondo cui: “Con

riferimento all’art. 22, le parti affermano che la orno geneizzazione
dell’indennità di amministrazione percepita dai dipendenti in servizio
nei Ministeri accorpati ai sensi del D.Igs. 30.7.99 n. 300, non
assume carattere negoziale essendo connessa con il riassetto delle
Pubbliche Amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto,
devono essere oggetto di preciso finanziamento di legge non
potendo il contratto collettivo provvedere al raggiungimento di tale
obiettivo con le risorse derivanti dall’applicazione dell’Accordo sul

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decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la

costo de/lavoro 23.7.93. Tuttavia le parti, nell’ambito delle limitate
risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il
processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal CCNL

dell’indennità stessa”.

2.1 La sentenza impugnata, pur avendo avuto presente la suddetta
dichiarazione congiunta, ma senza considerare la rilevanza assunta
dagli indicati vincoli economici nel dar corso alla prevista
omogeneizzazione e, conseguentemente, nell’escludere profili di
irragionevolezza in ordine alle pattuizioni contrattuali che avevano
temporaneamente mantenuto la denunciata differenziazione, ha
ritenuto, in sostanza, che il relativo processo avrebbe dovuto essere
più breve e che il suo protrarsi nel tempo avesse violato il principio di
parità di trattamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 45, comma 2, dl.vo n. 165/01.
2.2 Così giudicando la Corte territoriale si è tuttavia discostata da
quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui il principio espresso dall’art. 45, comma 2, dl.vo
n. 165/01, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono
garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera
nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla
contrattazione collettiva, vietando trattamenti individuali migliorativi o
peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro
per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede,
così da non vietare ogni trattamento differenziato nei confronti di

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16.5.95, attraverso un meccanismo di perequazione dei valori

singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con
specifiche previsioni normative; né, è stato parimenti affermato, in
senso contrario /valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989

giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le
quali, essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al
soggetto in posizione subalterna sia mancata la possibilità di far
valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione
preminente (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 10454/2008; Cass., nn.
22437/2011; 11149/2011; 12336/2009; 572612009;16504/2008).
La rilevata presenza della suindicata previsione normativa, alla
stregua della quale si è svolta la contrattazione collettiva, esclude
quindi l’applicabilità nella specie del principio, enunciato in fattispecie
simile alla presente, dalla sentenza di questa Corte n. 5097/2011,
secondo cui, in tema di passaggio di lavoratori ad una diversa P.A.,
l’eventuale diversificazione del rispettivo trattamento economico
richiede una specifica base normativa, in difetto della quale
l’amministrazione, ai sensi dell’ad. 45, secondo comma, del d.lgs. n.
165 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Per contro, in adesione a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di
legittimità con la sentenza n. 4971/2012, deve riconoscersi la
fondatezza del motivo all’esame.

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della Corte costituzionale, restando estranee dal sindacato del

3. In definitiva, restando assorbita la disamina del secondo motivo, il
ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata.

può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.
La complessità delle questioni trattate e il discorde esito dei giudizi di
merito consigliano la compensazione delle spese afferenti all’intero
processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia

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