Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16988 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 16988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12514-2015 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EGIDIO LAMBERTI e FRANCESCO

RONGA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANTIMO;

– intimato-

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

11/11/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. VIRGILIO BIAGIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

RICCARDO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Alessandro Gioia per delega dell’avvocato Egidio

Lamberti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.T. propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania chiedendo l’annullamento, con condanna al risarcimento del danno, del decreto con il quale il Comune di Sant’Antimo aveva disposto l’occupazione d’urgenza di un terreno di sua proprietà.

Il TAR dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5534 del 2014, depositata l’11 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto dal C.. In particolare, per quanto ancora qui rileva, ha ritenuto, in ordine all’azione risarcitoria, che la valutazione di illegittimità dell’atto amministrativo è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria e deve quindi essere oggetto di espressa valutazione in via principale, nel caso esclusa dalla tardività del ricorso; ha richiamato in proposito l’art. 34 cod. proc. amm., comma 3, secondo il quale la possibilità di una decisione autonoma sull’azione aquiliana può aver luogo unicamente qualora “l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente”, laddove nella fattispecie l’interesse all’annullamento esiste in concreto.

2. Avverso la sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione.

3. Il Comune di Sant’Antimo non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 362 c.p.c., art. 2043 c.c., artt. 30 e 34 cod. proc. amm.: lamenta che il Consiglio di Stato ha omesso di pronunciare sulla autonoma domanda di tutela risarcitoria proposta dal ricorrente, così denegando la tutela stessa, sulla base dell’erronea affermazione dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra domanda di annullamento e domanda risarcitoria.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., il sindacato delle Sezioni unite di questa Corte, in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell’osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni (cioè i confini) della giurisdizione stessa, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo (o del giudice contabile) non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (tra le recenti, Cass. Sez. U. 15/9/2015, n. 18079; 31/5/2016, n. 11380; 22/9/2016, n. 18570; 16/12/2016, n. 25976; 27/2/2017, n. 4879).

La denuncia di rifiuto di giurisdizione, poi, è ammissibile soltanto se il diniego di tutela sia determinato dall’affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice (nel senso che non possa essere da lui conosciuta), e non quando sia fondato sull’interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa: anche per ravvisare un’ipotesi di denegata giustizia occorre, dunque, che il risultato non sia l’effetto del modo in cui il giudice ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale, ma dell’erroneo convincimento che la situazione giuridica dedotta non appartenga all’ambito della sua giurisdizione (tra le recenti, Cass. Sez. U. 8/2/2013, n. 3037; 15/3/2016, n. 5077; 10/2/2017, n. 3561).

3. Nella fattispecie, il vizio denunciato concerne, nella sua stessa prospettazione, un asserito error in procedendo, attinente al rapporto tra domanda di annullamento del provvedimento amministrativo e domanda di risarcimento del danno, questione che il Consiglio di Stato ha risolto – come detto in narrativa – applicando l’art. 34, comma 3, c.p.a., cioè entro i limiti interni della propria giurisdizione.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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