Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16988 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 04/08/2011), n.16988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo
studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 340/2009 della Corte d’appello di Campobasso,
pronunziata in causa n. 74/08 r.g. lav., depositata in data
12.06.2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
CESQUI Elisabetta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza del Tribunale di Campobasso veniva accolta la domanda di S.A. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore dal 4.6 al 30.9.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.
2.- Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Campobasso con sentenza depositata in data 12.06.09 rigettava l’impugnazione.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Non svolgeva attività difensiva S..
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.
Poste Italiane ha depositato memoria.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha chiesto all’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma che l’atto di impugnazione fosse notificato presso il domicilio eletto dall’intimato in secondo grado, presso lo studio del difensore Avv. Vincenzo Iacovino. L’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ha proceduto alla spedizione di copia dell’atto a mezzo del servizio postale, indirizzandolo ai due diversi indirizzi indicati dal richiedente.
All’originale del ricorso, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., su cui pure sono documentate le operazioni compiute dall’ufficiale, non risulta tuttavia allegato l’avviso di ricevimento della copia in questione, con riferimento a nessuno dei due indirizzi, di modo che non esiste prova dell’avvenuta notifica.
Non essendo l’atto di impugnazione idoneo alla costituzione del contraddittorio processuale dinanzi alla Corte di cassazione e non potendo a tale situazione porsi più riparo, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve statuirsi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011