Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16987 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.16987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23893/2014 R.G. proposto da:

Agenzia entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –

contro

Palescandolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 267,

presso l’avv. Daniela Ciardo, rappresentata e difesa dall’avv.ti

prof. Manlio Ingrosso e Marcella Ferrante, giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 33, n. 360/33/13, del 27 novembre 2012, depositata il

8 ottobre 20137, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;

1. Vista l’istanza depositata dalla società contribuente relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata e della relativa quietanza di versamento del dovuto;

2. Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate, con allegata la comunicazione della regolarità della definizione delle lite da parte della Direzione provinciale I di Napoli e con la richiesta dei provvedimenti consequenziali con estinzione del giudizio.

3. Ritenuto che in considerazione delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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