Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16987 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20971-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

14, presso lo studio legale tributario dell’avvocato DI TANNO &

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO,

ENRICO PAULETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 762/67/16, emessa il 25 gennaio 2016, che, in riforma della sentenza n. 40/13 della CTP di Brescia, ha accolto l’appello di Enel Produzione SpA avverso gli avvisi di rettifica di rendite catastali dichiarate, con mod. DOCFA, relative ad altrettanti impianti di produzione dell’Energia elettrica siti nel Comune di Edolo. In particolare i giudici dell’appello hanno ritenuto che brani della motivazione dell’avviso di rettifica, stigmatizzati nell’impugnazione, non fossero dotati di quel minimo di “apparato narrativo” con cui L’Agenzia avrebbe dovuto descrivere l’iter logico attraverso cui era giunta a determinare le maggiori rendite, in modo da consentire alla contribuente di svolgere le proprie difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente articola due motivi, (ribaditi con memoria):

a) Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con specifico riferimento al vizio di motivazione dell’atto impugnato. Deduce che la CTR non ha motivato in ordine al fatto che l’avviso di classamento era, comunque, motivato.

b) Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con specifico riferimento al difetto di prova della pretesa impositiva. Deduce che la CTR non ha motivato in ordine al fatto che l’avviso di classamento era adeguatamente motivato e che, in corso di causa, l’Agenzia ha fornito ulteriori elementi esplicativi circa la stima effettuata.

La società si è costituita con controricorso; depositata memoria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente trattandosi del medesimo argomento riguardante diversi profili della motivazione dell’avviso di classamento. I motivi di ricorso sono inammissibili perchè incoerenti con le risultanze processuali e la decisione impugnata. Invero, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. Un. 8053 del 2014; conf., fra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018).

D’altra parte, anche nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, del resto, risultava integrato il vizio di contraddittorietà solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione adottata (Sez. 1, Ordinanza n. 12967 del 24/05/2018).Senza tralasciare che sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, comma 1, solo allorchè la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Sez. 6 – L ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Nel caso in esame la CTR si è pronunciata in ordine alla inadeguatezza della motivazione dell’avviso di classamento con motivazione logica e coerente, e comunque tale da non determinare la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, mancando il profilo dell’immediatezza del vizio avuto riguardo al testo della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; alla soccombenza consegue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

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