Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16985 del 25/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16985 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 25/07/2014

SENTENZA
sul ricorso 15520 -2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – 09633951000, Società con
,
,.

unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, in
persona del suo procuratore, nella duplice qualità di procuratrice di
ENEL DISTRIBUZIONE SPA ed in proprio quale beneficiaria del
ramo di azienda dell ‘ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro

6 629

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I

GAETANO MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2012 del TRIBUNALE di CROTONE del
dì 1/02/2012, depositata il 03/02/2012;

11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Federica Manzi (per delega orale), difensore della
ricorrente, che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
1. — Mediante ricorso spedito per la notifica il 20.6.12 ed
articolato su due motivi, Enel Servizio Elettrico s.p.a. — nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa — chiede la
cassazione della sentenza — n. 62, depositata il 3.2.12 in causa n.
1111/10 r.g. — con cui il tribunale di Crotone ha rigettato l’appello
proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice
di pace di Petilia Policastro, che l’aveva condannata a risarcire a Maria
Gaetano il danno da inadempimento del contratto di somministrazione
di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al provvedimento
dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto
l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di
pagamento dell’energia, in tal senso ritenuto integrato – ex art. 1339
cod. civ. – il contratto di somministrazione, nonché di fornire al
riguardo adeguata informazione.
Controparte, dal canto suo, non espleta attività difensiva.
Motivi della decisione
2. — La ricorrente denuncia, richiamando l’art. 360, n. 3, cod.
proc. dv. ed in relazione all’art. 6.4 della delibera AEEG n. 200 del
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Ric. 2012 n. 15520 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dì

1999: con un primo motivo, la violazione o falsa applicazione degli
artt. 1339, 1175 e 1374 cod. civ.; col secondo, violazione o falsa
applicazione dell’art. 1339 cod. civ.
3. — Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sui temi

argomentazioni è sufficiente rinviare, v.: Cass. 27 luglio 2011, n. 16401;
tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n. 26610; Cass. 20
dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734; Cass. 22
novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n. 4690; Cass.
21 ottobre 2013, n. 23866; Cass. 15 aprile 2014, n. 8783) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità. per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare
anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al
destinatario margini di scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello
stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art.
1339 cod. dv., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti
anche in via derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice
conclivione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque,
derogabili dalle stesse parti – e che la deroga venga comunque fatta
dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando
invece esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a
norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge
dispositive a sfavore dell’utente e consumatore;

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oggetto del presente ricorso, affermando (tra le altre, alle cui

- pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per

fondamento, perché basata su una clausola contrattuale’ inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo
de quo non poteva neppure essere insorto.
3.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene
doveroso assicurarvi continuità, con la conseguente necessità di
accogliere il ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario
dei motivi — attesa la loro intima connessione — e la. sentenza è cassata.
4. — Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta
dall’utente debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi
l’infondatezza della domanda anche per il profilo ulteriore inerente il
preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda
originaria può senz’altro essere rigettata, per quanto argomrntato sopra
al punto 3.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali occorre qui
provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è noto
che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia
della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ric. 2012 n. 15520 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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inadempimento contrattuale esercitata dalla patte attrice risulta priva di

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza iMpugnata e,
decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda della parte intimata;
compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al
pagamento, in favore delle ricorrenti, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,

200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio: della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 giugno 2014.

delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 600,00, di cui €

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