Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16985 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 16/06/2021), n.16985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27049/2014 R.G. proposto da:

Z.M., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Franco Tomassini, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari 11,

presso l’Avv. Andrea Tomassini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3185/39/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il 15

Maggio 2014.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Z.M. impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie eseguite sui conti correnti intestati alla contribuente, aveva rettificato il proprio reddito ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2004.

La Commissione tributaria di primo grado accolse parzialmente il ricorso della contribuente con sentenza che fu confermata in appello.

2. La Commissione regionale, adita dalla Z., osservò che l’assenza della data sulla relata di notifica dell’atto impositivo, dedotta a fondamento dell’impugnazione, non comportava alcuna violazione di legge anche perchè l’avviso di accertamento era stato notificato durante il periodo di sospensione feriale dei termini, così che la contribuente avrebbe comunque potuto impugnare l’atto a decorrere dal 15 settembre, a prescindere dall’indicazione della data di notifica, e che, in ogni caso, si era al cospetto di una nullità della notifica sanabile con la presentazione del ricorso.

Inoltre, ad avviso dei giudici d’appello, la mancata allegazione dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, pure denunciata dall’appellante, non integrava un vizio di motivazione dell’atto di accertamento.

Infine, secondo la commissione regionale, la contribuente non aveva offerto valida prova contraria intesa a superare la presunzione di reddito discendente dagli accertamenti bancari.

3. Avverso tale pronuncia ricorre Z.M. affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e degli artt. 156 e ss. c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ed infine la nullità dell’avviso di accertamento per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10.

1.1. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prospetta la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7: mancata allegazione di un atto richiamato “per relationem” e mancata indicazione del criterio logico seguito. Violazione dell’art. 32 Cost., commi 1/7 e degli artt. 24 e 96 Cost.. Violazione della L. n. 241 del 1990″.

1.2. Con il terzo motivo si denuncia “omessa e carente motivazione su un punto essenziale della controversia. Onere della prova e nullità delle operazioni contestate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. Il primo motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, la notificazione degli atti di imposizione tributaria non costituisce un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza, da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, ord. 24/8/2018, n. 21071; Cass. Sez. 5, 24/4/2015, n. 8374; Cass. Sez. 5, 15/1/2014, n. 654). E tale conoscenza può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera del medesimo contribuente, dell’atto invalidamente notificato (Cass. Sez. 5, 22/1/2014, n. 1238).

Nel caso di specie, il conseguimento della conoscenza dell’atto impositivo in contestazione in tempo utile per l’esperimento tempestivo della relativa impugnazione risulta ammesso dalla medesima ricorrente, la quale ha dedotto di essere “venuta a conoscenza della data di notifica dell’avviso di accertamento poichè in pari data (10 agosto 2009) sono stati notificati altri tre avvisi di accertamento ai familiari della stessa” (pag. 8 del ricorso).

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che la piena conoscenza dell’atto impositivo integra il raggiungimento dello scopo, il quale realizza il nucleo forte di tutela dell’esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall’ordinamento perchè tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l’ordinamento (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 2011, cit.).

In forza di tale essenziale principio, che costituisce estrinsecazione del canone di strumentalità delle forme, deve ritenersi che l’effettivo conseguimento della conoscenza dell’atto impositivo elida ogni esigenza di affidamento incolpevole, così che non sono configurabili nè la violazione della L. n. 212 del 2010, art. 10, nè, tanto meno, la violazione del principio di uguaglianza, denunciate dalla ricorrente.

3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perchè in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, con la conseguenza che non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, per i quali è previsto, rispettivamente, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, un obbligo di motivazione (Cass. Sez. 5, ord. 24/7/2018, n. 19564; Cass. Sez. 5, 3/8/2012, n. 14026).

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente, la mancata allegazione della suddetta autorizzazione non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia scaturito un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. Sez. 65, ord. 10/2/2017, n. 3628; Cass. Sez. 5, 26/9/2014, n. 20420; Cass. Sez. 5, 21/7/2009, n. 16874).

4. Non supera, infine, il vaglio di ammissibilità la censura con la quale la Z. lamenta “l’assoluta mancanza, sotto il profilo motivazionale, di qualsiasi criterio intellegibile di determinazione della rettifica” in quanto non risulta formulata alla stregua di una motivata critica delle ragioni poste a fondamento della decisione gravata, ma investe direttamente l’atto impositivo per cui si controverte, riproducendo un motivo svolto nei precedenti gradi di giudizio e disatteso dai giudici di merito.

Secondo un principio ampiamente condiviso, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha, infatti, precisato che “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (in questi termini Cass. 3, 11/1/2005, n. 359, richiamata da Sez. 3, 31/8/2015, n. 17330, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 24/9/2018, n. 22478, cit.).

5. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale si lamenta che la sentenza gravata non ha tenuto conto delle prove con le quali la contribuente ha dimostrato la provenienza delle somme contestate dall’Ufficio, così incorrendo nella violazione della regola di riparto dell’onere probatorio attraverso una motivazione carente su un punto essenziale della controversia.

Occorre, innanzitutto, ribadire che in tema di accertamenti bancari, il contribuente è gravato dell’onere di superare la presunzione posta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, attraverso una prova analitica, riguardante, cioè ogni singola movimentazione, dell’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass. Sez. 6-5, ord. 3/5/2018, n. 10480; Cass. Sez. 5, 30/6/2020, n. 13112).

In particolare, l’onere probatorio gravante sul contribuente che intenda superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’Erario che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, impone allo stesso di fornire non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. Sez. 5, 4/8/2010, n. 18081; Cass. Sez. 5, 3/9/2008, n. 22179; Cass. Sez. 5, 10/12/2014, n. 26018).

Va, inoltre, ribadito che il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. Sez. 5, n. 25502 del 30/11/2011; Cass. Sez. 6 – 5, ord. n. 11102 del 5/5/2017; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 6 – 5, ord. n. 10480 del 3/5/2018).

La Commissione tributaria regionale laziale, affermando che “le prove offerte dal contribuente devono essere certe e univoche e non generiche; devono essere specifiche con riferimento alle singole operazioni risultanti dalla documentazione finanziaria, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16602 del 2010 (…)” si è conformata alle enunciazioni di questa Corte, nè la valutazione del materiale probatorio effettuata alla luce dei suindicati principi può essere oggetto di revisione nella presente sede processuale.

5. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

5.1. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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