Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16985 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13530-2015 proposto da:

SA.GI.PI. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V. VOLTERRA 15,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2353/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 18/11/2014; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La SA.GI.PI. Srl ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Puglia n. 2353/14/14,emessa il 22 ottobre 2014, che confermando la sentenza n. 157/7/12 della CTP di Bari, ha respinto l’appello della società volto all’annullamento degli avvisi di accertamento BA0117076/2010 e BA0117080/10 dell’Agenzia delle Entrate, con i quali veniva variato il classamento di due unità immobiliari, site in (OMISSIS), iscritte in catasto al (OMISSIS) cat. C/2 (magazzini e locali di deposito) e Cat.D/8 (capannoni uso deposito e commerciali) con attribuzione di nuova maggiore rendita catastale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente articola un solo motivo di impugnazione:

violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 01 dicembre 1949, n. 1142, artt. 29 e 30, tenuto conto della necessità, in caso di classamento d’ufficio di immobili a destinazione speciale appartenenti alla categoria D, del metodo della stima diretta per ciascuna unità immobiliare. In particolare lamenta che la riclassificazione effettuata dall’Agenzia da C2 a D8 avrebbe dovuto avvenire mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare, essendo a tal fine necessario l’espletamento di un sopralluogo tecnico, al fine di verificare tutte le caratteristiche strutturali e la qualità intrinseca del fabbricato.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso è infondato.

Il motivo, che nella sostanza configura un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, a dispetto del richiamo al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., è formulato in termini generici e contrari al principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente società prodotto agli atti il provvedimento impugnato nè riprodotto in ricorso le parti salienti dell’accertamento delle quali lamenta l’erronea motivazione, avuto riguardo al richiamo alle metodologie comparative. Nella sentenza impugnata, in contrasto con quanto affermato dal ricorrente si legge, che:”… l’Ufficio del Territorio di Bari, poichè tutti gli immobili facenti parte del compendio immobiliare “Baricentro” di Casamassima sono caratterizzati da un unico contesto urbano inequivocabilmente contraddistinto come grande Centro Commerciale, ha effettuato visita in sopralluogo per tutto il complesso dei capannoni (analoghi e similari) aventi le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche. A seguito del sopraluogo effettuato dall’Ufficio risulta essere stata mutuata dallo stesso Ufficio, per comparazione, la stima diretta che ha effettuato per un capannone con gli altri capannoni, che erano uguali ed erano identiche le caratteristiche di tutti i capannoni del centro commerciale…” E’ di tutta evidenza che la Commissione Tributaria Regionale fa riferimento al sopralluogo del quale, inopinatamente, il ricorrente lamenta la mancata effettuazione.

Va a tal proposito ricordato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo motivazionale nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso. n. 16147 del 28/06/2017. Invero, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento delriter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti.(tra le tante cass. n. 23834 del 2019).

Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alle spese che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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