Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16985 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/07/2017),  n. 16985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESSI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26564-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FONTECHIARI;

– intimato –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Presidente Dott. DI IASI CAMILLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO,

che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il TAR del Lazio rigettava il ricorso proposto da S.A., dipendente del Comune di Fontechiari, avverso la delibera della giunta municipale che lo reinquadrava nella 4^ qualifica originariamente attribuitagli dopo che gli era stata riconosciuta la 6^ qualifica; il TAR rigettava altresì il ricorso proposto avverso l’ulteriore delibera con la quale il Comune applicava al dipendente il nuovo trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale degli enti locali per la 4^ qualifica. La decisione del TAR veniva confermata dal C.d.S., e avverso la sentenza del C.d.S. lo S. ha proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile perchè sarebbero stati denunciati errori valutativi, privi delle caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio.

Avverso quest’ultima sentenza del C.d.S. S.A. ricorre con due motivi successivamente illustrati da memoria. Il Comune non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale.

A prescindere da ogni altra considerazione, il motivo risulta inammissibile per assoluta carenza di specificità e chiarezza. In particolare, la censura è a tal punto oscura e ambigua da rendere difficile comprendere in cosa esattamente sia consistito il denunciato eccesso di potere e a quale sentenza si riferisca.

Peraltro, dall’ultima parte della esposizione del motivo in esame sembrerebbe che il denunciato eccesso di potere sia stato commesso dal giudice di primo grado “di seconda istanza” e dal giudice di appello, i quali avrebbero emesso “sentenze auto esecutive violando i cosiddetti limiti esterni alla propria giurisdizione”, benchè in ricorso sia indicata come oggetto della presente impugnazione la sentenza n. 2012 del 2015 emessa dal C.d.S. “a chiusura del procedimento di revocazione della sentenza del C.d.S. n. 2628 del 2013”.

Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche questa censura è inammissibile innanzitutto perchè le sentenze di un giudice speciale sono censurabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 de 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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