Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16985 del 09/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 16985 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: FERNANDES GIULIO
SENTENZA
sul ricorso 17117-2010 proposto da:
MANCA
ANTONINO
MNCNNN56L15G2730,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso
lo studio degli avvocati PALUMBO FRANCESCO, ABATE
ADRIANO che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1495
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI
PER
AZIONI),
in
persona
del
legale
Data pubblicazione: 09/07/2013
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
FALLIMENTO PORTABAGAGLI PALERMO CENTRALE SOC. COOP.
A.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2910/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2009 R.G.N.
5958/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega BOCCIA
FRANCO RAIMONDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità per cessazione della materia del
contendere.
nonchè contro
FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14077/04, accertava l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato tra Manca Antonino e Rete Ferroviaria
Italiana (REI) s.p.a. a decorrere dall’8.5.91 ( avendo ritenuto sussistente un
appalto di mere prestazioni d’opera , vietato dalla legge n. 1368/1960, tra
REI e la Portabagagli Palermo Centrale soc. coop. a r.l. da cui il Manca era
stato assunto) e condannava la RFI al pagamento della somma di euro
3.333,02 in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, rigettando la domanda nella parte
in cui era stato richiesto il corrispettivo per lo straordinario asseritamente
svolto.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma, con
sentenza del 28.12.2009, che rigettava, dopo averli riuniti, gli appelli
proposti tanto dal RFI s.p.a. che dal Manca.
Ad avviso della Corte, pei uuòché ancora interessa, il gravarm
interposto dal lavoratore e relativo alla mancata liquidazione della somma
richiesta a titolo di lavoro straordinario era da rigettare in quanto
l’appellante non aveva prodotto il proprio fascicolo di parte contenente le
buste paga e copia del contratto collettivo, in tal modo omettendo di fornire
qualsiasi riscontro alle sue deduzioni.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Manca affidato ad
un unico motivo.
Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso. Il fallimento della
Portabagagli Palermo Centrale soc. coop. a r.l. è rimasto intimato.
Il Manca e RFI hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che agli atti è stato depositato da RFI s.p.a.,
unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c., un verbale di conciliazione in
sede sindacale del 3 dicembre 2012, dal quale risulta che il Manca ha
raggiunto con la RFI s.p.a. un accordo transattivo concernente la
controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione della lite. In particolare, il Manca dichiara di rinunciare
al presente giudizio, rinuncia accettata dalla società, e di essere stato
completamente tacitato riconoscendo rinunciata o transatta , in via definitiva
e generale, ogni eventuale ragione di credito verso la società o altra società
1
del gruppo da lui vantata o che possa vantare in dipendenza del pregresso
rapporto di lavoro.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente soprawenuto difetto di interesse
delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
del Manca nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in quanto
nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad
agire (Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278 Cass. n. 16341 del 2009).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia oltre
che agli accordi tra le predette parti procedere alla compensazione tra le
stesse delle spese del giudizio di cassazione. Nulla per le spese nei confronti
del Fallimento Portabagagli Palermo Centrale s.c.a r.l. rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa tra le parti costituite le
spese del presente giudizio; nulla per le spese nei confronti del Fallimento
Portabagagli Palermo Centrale s.c.a r.I..
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo