Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16984 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16984 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 24265-2010 proposto da:
MURGIA SALVATORICA MRGSVT50C41L989Y, LAY EDMONDO
LUCIANO LYADND52A22I452B, LEPORI GIOVANNI LEONARDO
LPRGNN40M12C2720, tutti già elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio
dell’avvocato ADAMO ROBERTO, rappresentati e difesi
2013
1491

dall’avvocato FOIS MORO CATERINA, giusta delega in
atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 09/07/2013

POLICLINICO SASSARESE S.P.A. 00179480900;
– intimata –

Nonché da:
POLICLINICO SASSARESE S.P.A. 00179480900, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata

dell’avvocato MONACCHIA UMBERTO, rappresentata e
difesa dagli avvocati SERRA ANTONIO, ANDOLFO LUIGI,
PASSINO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MURGIA SALVATORICA MRGSVT50C41L989Y, LAY EDMONDO
LUCIANO LYADND52A22I452B, LEPORI GIOVANNI LEONARDO
LPRGNN40M12C2720;
– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 195/2010 della
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI,
depositata il 19/04/2010 R.G.N. 233/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato FOIS MORO CATERINA;
udito l’Avvocato ANDOLFO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale.

in ROMA, VIA MOCENIGO 26, presso lo studio

Svolgimento del processo
Il Policlinico di Sassari esponeva che nel corso del 1997 gli attuali
ricorrenti lo avevano convenuto in giudizio chiedendo che venisse
accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; che il
Tribunale aveva accolto le domande e dichiarato la natura
subordinata dei rapporti dalla data di effettuazione della prima
natura del rapporto di lavoro intercorso nel periodo oggetto della
controversia, owero tra il 1980 ed il 1997; la pronuncia era stata
confermata dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione.
Con nuovo ricorso del 2005, le stesse parti avevano chiesto la
quantificazione delle retribuzioni e del t.f.r. maturato; il Policlinico
aveva proposto numerose eccezioni, tra le quali quella di
prescrizione e quella che qualunque eventuale rapporto era
cessato nel 1997. Il Tribunale pronunciava condanna del Policlinico
al pagamento delle somme ivi indicate, ritenendole individuabili
dalle circostanze di fatto contenute nei ricorsi (inquadramento e
quantità di lavoro), mentre escludeva la prescrizione che non
decorreva, secondo la pronuncia, tenuto conto del tipo di rapporto
(autonomo) convenuto.
Proponeva appello il Policlinico esponendo che, a seguito di
pronuncia resa ex art 700 c.p.c., aveva senza esito invitato i medici
a presentarsi in servizio, sicché successivamente aveva proweduto
al loro licenziamento, precisando, non proprio perspicuamente, che
esso costituiva revoca di altro precedentemente intimato nel 2005.
Deduceva che il giudizio incardinato nel 2005 era dichiaratamente
un giudizio di quantificazione conseguente ad una condanna
generica, che però non aveva avuto ad oggetto solo le differenze
retributive limitatamente al periodo oggetto di pronuncia sull’an,
ma anche quello successivo, con riferimento al quale non poteva
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guardia medica per ciascuna delle parti, limitandosi a statuire sulla

essere riconosciuta alla pronuncia definitiva alcuna forza espansiva,
tanto più che dopo il 1997 i tre medici non avevano più svolto
attività alcuna, ciò che comportava peraltro la risoluzione del
rapporto per mutuo consenso.
Gli appellati si costituivano resistendo al garavme.
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con

gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condannava il Policlinico di Sassari s.p.a. al pagamento del t.f.r.
maturato dai sanitari sino al 31 dicembre 1997.
Riteneva in sostanza la Corte di merito che esisteva tra le parti un
giudicato circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei
sanitari e risultava inoltre accertata la sua durata tra gli anni
ottanta ed il 2008; che in assenza di ulteriori prove, ed accertata la
prescrizione quinquennale per i crediti maturati sino al 18.10.00,
poteva riconoscersi il credito per t.f.r., ma solo sulla base delle
retribuzioni maturate sino al 1997.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i sanitari,
affidato a tre motivi.
Resiste il Policlinico Sassarese s.p.a. con controricorso, contenente
ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi awerso la medesima
sentenza, ex art. 335 c.p.c.
1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamentano che la Corte di merito per un verso ritenne che essi
lavorarono per il Policlinico Sassarese sino al 2008, quindi escluse
che vi fosse la prova di attività lavorativa successivamente al 2000,
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sentenza depositata il 19 aprile 2010, accoglieva parzialmente il

condannando infine il Policlinico a pagare il t.f.r., ma sulla base
delle sole retribuzioni maturate sino al 1997.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano (ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., in materia di prescrizione, lamentando
che i giudici di appello non considerarono che per i lavoratori pur
regime di stabilità, la prescrizione, ancorché nei confronti di
azienda avente oltre 15 dipendenti, non poteva decorrere in
costanza di rapporto.
3. Con il terzo motivo i sanitari denunciano (ex art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935
c.c., in relazione a quanto statuito dalla Corte territoriale in tema di
calcolo del t.f.r. (erroneamente effettuato sulla base dei soli crediti
maturati sino al 31.12.97).
4. I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti di cui appresso, e
comportano la cassazione della sentenza impugnata.
Deve innanzitutto osservarsi che il vizio di contraddittorietà della
motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti
e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che
sorregge il “decisum” adottato (Cass. sez.un. n. 25894\10).
Tale il caso di specie.
Ed invero la Corte sassarese ha dapprima afffermato che risultava
definitivamente accertata la sussistenza, tra le parti, di rapporti di
lavoro subordinato tra gli anni ottanta ed il 2008; che tuttavia era
irrilevante qualsivoglia tipo di rapporto successivamente al 2003;
che essendo il ricorso (per quanto risulta, di primo grado) del 18
ottobre 2005, risultava fondata l’eccezione di prescrizione per i
crediti maturati sino al 18 ottobre 2000, e che tuttavia poteva
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erroneamente inquadrati come autonomi, e dunque non soggetti al

riconoscersi il richiesto t.f.r., ma solo sulla base delle retribuzioni
maturate sino al 1997.
L’intrinseca contraddittorietà della motivazione comporta la
cassazione della sentenza impugnata, non essendo comprensibile la
ratio decidendi della sentenza impugnata.

prescrizione (basata esclusivamente sul requisito dimensionale del
Policlinico), essendo pacifico che i rapporti di lavoro in questione
furono formalmente qualificati e ritenuti dal Policlinico come
rapporti di lavoro autonomo e che solo con la sentenza 23 aprile
2007 n. 9548 fu definitivamente accertata la loro natura
subordinata.
Questa Corte ha invece più volte affermato che la decorrenza o
meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con
riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla
effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del
lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa
garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto
(ex pluninis, Cass. 13 dicembre 2004 n. 23227; Cass. 23 agosto
2007 n. 17935; Cass. 19 gennaio 2011 n. 1147).
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Policlinico denuncia
l’omessa motivazione e\o violazione degli artt.112 e 414 c.p.c. per
non avere la Corte territoriale esaminato l’eccezione di
inammissibilità del ricorso introduttivo avversario laddove ampliava
il petitum (inerente la quantificazione dei crediti a seguito di
sentenza accertativa dell’an), anche a periodi succcessivi.
Il motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, avendo i
giudici di appello accertato solo il diritto dei ricorrenti al t.f.r.,
calcolato sugli importi percepiti sino al 1997.

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A ciò aggiungasi che risulta erronea la statuizione in ordine alla

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Policlinico
denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
(ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, e cioè l’eccepita risoluzione dei rapporti per
mutuo consenso.

riguardo incontestatamente evidenziato che nelle more i sanitari
avevano proposto altra controversia avente ad oggetto i diritti
reclamati.
7. Il ricorso incidentale va dunque respinto mentre va accolto
quello principale. La sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche
per le spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore
esame della controversia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale ed accoglie
quello principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2013
L’estensore

Il Presidente

Il motivo è infondato, posto che i giudici di appello hanno al

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